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Decreto — n. 17216/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17216/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17216/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13081/2022 R.G. proposto da: CENTRO CASA SRL, domiciliata ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato PALMA GIOVANNI (PLMGNN78T27F799Z) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST.SALERNO n.8035/2021 depositata il 12/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17216/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Numero registro generale 13081/2022 Numero sezionale 1818/2025 Numero di raccolta generale 17216/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali.

Parole chiave

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diritto a un difensore spese di difesa indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio ritiro dell'azione giudiziaria omissione del difensore

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
della CAMPANIA-SEZ.DIST.SALERNO n.8035/2021 depositata il 12/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13081/2022 R.G. proposto da: CENTRO CASA SRL, domiciliata ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato PALMA GIOVANNI (PLMGNN78T27F799Z) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST.SALERNO n.8035/2021 depositata il 12/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 13081/2022 Numero sezionale 1818/2025 Numero di raccolta generale 17216/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali.

Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 22/06/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 13081/2022 Numero sezionale 1818/2025 Numero di raccolta generale 17216/2025 Data pubblicazione 26/06/2025