Cassation court orders file acquisition to examine procedural defects and tax assessment errors in VAT and income tax case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the interlocutory order to acquire the case file necessary to examine the merits of the tax dispute. The taxpayers challenged lower court decisions regarding VAT and income tax assessments, alleging procedural nullities due to missing signatures and errors in revenue reconstruction. The court rejected the immediate dismissal of the appeal, ruling that the file must be acquired to fully evaluate the substantive and procedural arguments presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 5 comma 10 legge 130/2022: When a cassation appeal raises mixed procedural and substantive grounds requiring a full review of the case file, the court must order the acquisition of the file rather than dismissing the appeal on preliminary grounds.
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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15803/2016 R.G. proposto da : TRAMONTO D’ORO S.R.L. e MAGLIARO MARINA rappresentate e difese dall’Avv. Gennaro Fiorillo, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA , SEZIONE STACCATA SALERNOn. 11860 /20 1 5 , depositata i n data 23 dicembre 2015; Avviso di accertamento –Ires Irpef Irap Iva Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8 maggio 2025dal consigliere Rosanna Angarano. Considerato che:
1. L’Agenzia delle entrate, per l’anno di imposta 2007, emetteva nei confronti della Tramonto d’Oro s.r.l. un primo avviso di accertamento (TF9031106563/2011) con il quale muoveva plurimi rilievi: in primo luogo, recuperava a tassazione ai fini Iva ed Irap il corrispettivo della vendita di un bene immobile strumentale che la società aveva ritenuto esente ex art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972; in secondo luogo, accertava, ai fini Ires, a fronte delle perdite dichiarate, maggiori ricavi e recuperava a tassazione quote di ammortamento che riteneva indebitamente dedotte in quanto relative a costi rientranti nella categoria «fabbricati/albergo»,sebbene l’attività alberghiera non fosse mai iniziata.
Con un secondo avviso di accertamento (TF9071100393/2012) recuperava le ritenute che la societànon aveva operato sugli utili presuntivamente al socio Gerardo Magliaro titolare di una quota pari al 5 per cento. Infine, emetteva un terzo avviso di accertamento (TF901100339/2012) nei confronti di Marina Magliano, titolare di una quota di partecipazione pari al 95 per cento in ragione della presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili in società a ristretta base con il quale recuperava a tassazione un maggior reddito ai fini Irpef.
2. Con separati ricorso la società e Marina Magliano impugnavano i tre avvisi di accertamento. La CTPdi Salerno, riuniti i ricorsi, li accoglieva annullando gli atti impugnati con sentenza riformata in appello. La CTR, invece, con la sentenza di cui all’epigrafe, accoglieval'appello proposto dall'Ufficio.
3. La società Tramonto D'Oro s.r.l. e Magliaro Marina, in proprio propongonoricorso per cassazione e l 'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Cons. est. Rosanna Angarano 3 4 In data 12 dicembre 2022 parte ricorrente avanzava istanza di sospensione della controversia ai sensi dell’art. 5, comma 10, legge 31 agosto 2022, n. 130 in accoglimento della quale questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 7431 del 2023 sospendeva il giudizio e rinviava a nuovo ruoloe, c on memoria depositata il 23 aprile 2025 ha dichiarato diaver provveduto al pagamento degli importi dovuti per gli avvisi di accertamento ad essi relativi e che, nelle more, non vi è stato diniego alla domanda di definizione Rilevato che:
1. Con il primo motivo le contribuenti lamenta no , in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli articoli 100 cod. proc. civ., nonché degli artt. 10, 11, 12, 18 comma 3 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 dell'art. 2697 cod. civ.; carenza di legittimazione attiva, vizio di nullità della sentenza impugnata e n relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. l’omissione dell'esame di un fatto storico costituente oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo; eccesso di potere ed inesistenza giuridica dell'atto di appello conseguente alla radicale carenza di sottoscrizione ovvero, in subordine, per carenza di potere dirigenziale dei sottoscrittori.
Deducono che la C TR ha omesso di esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello,in quanto mancante della firma del capo- ufficio, puntualmente avanzata con le controdeduzioni in secondo grado (pagine 10 e 20 delle controdeduzioni di II grado depositate il 10 maggio 2013). Assumono che, pertanto, vi sarebbe radicale carenza di sottoscrizione da parte di uno dei redattori dell’atto, mentre con riferimento agli altri soggetti redattori non era stata prodotta alcuna delega autorizzati. Deducono, per l’effetto la nullità del la sentenza impugnata per l'omissione di pronuncia sulla dispiegata eccezione e per la radicale omissione dell'esame di un fatto storico costituente oggetto Cons. est.
Rosanna Angarano 4 di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo della controversia.
2. Con il secondo motivodeducono l'erroneità e/o infondatezza e/o contraddittorietà dell'applicazione del disposto normativo di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972 in relazione agli artt. 2697 e 2729 cod. civ.; erroneità nella valutazione e applicazione dei criteri di ricostruzione induttiva dei ricavi (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Omissione dell'esame di un fatto storico costituente oggetto di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.).
3. Preliminarmente, va rilevato, che sebbene le ricorrenti abbiano allegato la definizione dell’intera controversia, le domande di definizione agevolata allegate con la memoria hanno ad oggetto i soli avvisi di accertamento nn.TF9071100393/2012 e TF901100339/2012. Non risulta, invece, alcuna domanda con riferimento all’avviso di accertamento n. TF9031106563/2011.
4. Ciò posto, per la valutazione dei motivi di ricorso il Collegio ritiene che occorra l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi del merito. P.Q.M La Corte dispone l’acquisizione del