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Ordinanza — n. 17192/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal via external res judicata regarding lease fees for parking areas.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17192/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's cassation appeal against a regional tax court decision denying lease fee deductions for parking areas. While the taxpayer argued for deductibility based on a prior judgment for a different tax year, the court found this precedent binding due to permanent factual elements. Consequently, the court overruled the lower court and allowed the taxpayer's claim for the 2010 tax year.

Regesto Legislator

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Art. 2900 c.p.c.; Art. 10, comma 1, lett. a) D.P.R. 602/1973: External res judicata prevails when prior judgments establish permanent factual elements applicable to subsequent tax years involving the same parties and identical tax obligations.

Parole chiave

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external res judicata lease fee deductibility tax year permanence IRPEF tax assessment parking area valuation assegnazione dei posteggi auto deduzione per affitto nelle prestazioni complementari leasing

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2900 c.p.c.
Art. 10, comma 1, lett. a) D.P.R. 602/1973

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 38950/21
Sez. U n. 10225 del 2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mario AZZALINI, con avv. Giorgio Arseni; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della CTR del Veneto, n. 991/18 depositata il 24 settembre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’otto maggio 2025dal consigliere Alberto Crivelli. Si dà atto che il Sostituto procuratore generale Aldo Cenniccola ha depositato requisitoria scritta a mezzo della quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RILEVATO CHE 1. La presente controversia ha ad oggetto la deducibilità fiscale (anno d’imposta 2010) dei canoni di leasing corrisposti alla società Fortis Lease s.p.a. per la realizzazione di un distributore di carburante e di un’area attrezzata per la sosta ed il parcheggio di autovetture da parte della Azzalini Mario s.a.s., di cui il ricorrente è socio. La Corte regionale, riformava la sentenza di primo grado, Estensione giudicato canone leasing impugnata da entrambe le parti, dopo aver precisato che il principio enunciato da Sez. U n. 10225 del 2017 (riguardo all’ammortizzabilità del costo di acquisizione del terreno costituente area di sedime di un impianto di distribuzione di carburante) poteva riguardare solo la quota dei canoni di leasing relativa al contratto avente ad oggetto la realizzazione dell’immobile strumentale alla distribuzione del carburante, ma non i canoni derivanti dal contratto avente ad oggetto l’area attrezzata per la sosta ed il parcheggio, in quanto tali attività non avrebbero potuto comportare una diminuzione del valore del terreno e costosi lavori di bonifica in caso di diversa utilizzazione dello stesso.

Avverso tale sentenza il contribuente, destinatario dell’avviso di accertamento con cui veniva recuperata a tassazione (a fini IRPEF) la quota di utili maggiori accertati a carico della società in virtù del suddetto disconoscimento, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Il contribuente ha successivamente depositato memoria illustrativa, a mezzo della quale hanno espressamente eccepito il giudicato esterno di altra pronuncia intervenuta fra le stesse parti. CONSIDERATO CHE 1.Pregiudizialmente occorre affrontare l’eventuale rilevanza del giudicato esterno.

In proposito la parte ricorrente ha depositato una copia della sentenza, munita di certificato di passaggio in giudicato, resa dalla stessa CTR fra le stesse parti, pur avendo ad oggetto una diversa annualità d’imposta (IRPEF 2012), distinta col n. 436/2023. In tale pronuncia, con riguardo sempre all’area adibita a parcheggio pertinente all’area adibita all’impianto di distribuzione, è stata decisa la piena deducibilità, avendo la CTR preso atto di altra sentenza (la n. 705 del 2018) e del relativo passaggio in giudicato, pur relativa (quest’ultima) alla società ed all’IRAP.

E’ vero che il giudicato relativo a una determinata annualità d’imposta non può incondizionatamente essere fatto valere anche per altre annualità, ma l’ostacolo è individuato dal riferimento ad elementi variabili. Di contro va ribadito che La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'impostafa stato, nei giudizi relativi adimposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi diimposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverseannualità. (Cass. n. 38950/21).

Orbene appare evidente che la deducibilità dei canoni di leasing in ragione della natura del bene cui gli stessi si riferiscono, attiene ad un elemento costitutivo, e l’imposta nella specie è la medesima (l’IRPEF gravante sugli utili del socio accomandatario Mario Azzalini). Deve dunque ritenersi l’efficacia di giudicato della pronuncia n. 436/2023 resa dalla CTR Veneto sulla presente controversia. Quanto alla integrità del contraddittorio, versandosi in ipotesi di accertamento dell’utile spettante per trasparenza in capo al socio di società personale, deve osservarsi che pur non essendo evocati nel presente giudizio la società e l’altro socio, va osservato che avendo la sentenza passata in giudicato accertato l’assenza dell’utile aggiuntivo, per assicurare la ragionevole durata del processo deve escludersi la necessità di annullamento con rimessione al giudice del merito.

2. Per effetto di quanto precede il ricorso merita accoglimento, con assorbimento dei motivi e cassazione della sentenza impugnata; non dovendosi svolgere ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito il ricorso introduttivo dev’essere accolto. Le spese gravano sulla parte controricorrente soccombente. P.Q.M La Corte in accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno, assorbiti i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2300,00 oltre rimborso forfettario nel 15 % de