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Ordinanza — n. 17190/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished due to failure to appeal the administrative denial of expedited definition within statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17190/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer failed to file an appeal against the tax authority's denial of the expedited definition procedure. Although the taxpayer challenged the underlying payment order, they neglected to contest the specific administrative refusal to grant the expedited track within the legally prescribed timeframe. Consequently, the Court applied Article 6, paragraph 13 of D.L. 119/2018 to extinguish the proceedings and pass the merits judgment into res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 del d.l. n. 119/2018; If a taxpayer fails to file an appeal against the administrative denial of the expedited definition procedure within the statutory period, the cassation appeal is extinguished and the merits judgment becomes res judicata.

Parole chiave

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expedited definition procedure administrative denial appeal statutory time limits extinction of proceedings res judicata effect tax collection law cassation appeal dismissal differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13 del d.l. n. 119/2018
La contribuente non risulta aver proposto ricorso avverso il diniego suddetto, né è stata formulata alcuna istanza di fissazione dell’udienza nei termini di legge, per cui a mente dell’art. 6, comma 13, del d.l.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTRO COMMERCIALE I PADIGLIONI S.R.L. , corrente in Anzio, con avv. Guido Cipriani; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE S.P.A., sedente in Roma, con avv. Enrico Fronticelli Baldelli; Avverso la sentenza della CTR del Lazio, n. 3247/2016 depositata il 24 maggio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’otto maggio 2025dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1.La società contribuente impugnava intimazione di pagamento contenente una pretesa per € 69.835,24 relativa a una cartella di pagamento. La CTP accoglieva il ricorso e con separati ricorsi sia l’Agenzia che l’agente della riscossione proponevano appello; riuniti i gravami, la CTR li accoglieva e quindi la contribuente propone ricorso in DEFINIZIONE AGEVOLATA cassazione affidato a quattro motivi. Entrambi i contraddittori resistono con controricorso. Successivamente la contribuente presentava istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, a seguito del quale però l’Agenzia opponeva diniego.

CONSIDERATO CHE 1.A fronte della domanda di definizione agevolata, è in atti il diniego dell’amministrazione finanziaria che risulta altresì essere stato notificato alla contribuente il 24 febbraio 2020, e del resto l’atto risulta depositato in atti da diversi anni. La contribuente non risulta aver proposto ricorso avverso il diniego suddetto, né è stata formulata alcuna istanza di fissazione dell’udienza nei termini di legge, per cui a mente dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018 il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con passaggio in giudicato della sentenza di merito, mentre le spese del presente giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio. Così d