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Ordinanza — n. 17189/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax debt case via simplified definition due to lack of outstanding payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17189/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax collection proceedings extinguished following a simplified definition procedure. The taxpayer had submitted a request for simplified tax definition regarding the 2003 IRPEF assessment, and the court noted no further payments were required. Consequently, the litigation was terminated without a substantive ruling on the original appeal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 6, 7 d.l. n. 119/2018; When a taxpayer requests simplified tax definition and no outstanding payments remain, the court must extinguish the proceedings.

Parole chiave

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simplified tax definition IRPEF debt extinguishment procedural termination tax collection proceedings outstanding payment requirement rettifica delle detrazioni differimento dell'imposizione tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 119/2018, art. 6
d.l. n. 119/2018, art. 7
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Luigia IANNACCONE, con avv. Giovanni Antonio Cillo; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della CTR della Campania-Salerno, n. 1665/16 depositata il 23 febbraio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’otto maggio 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia, tramite Equitalia Sud, procedeva in data 5 luglio 2013 alla notifica di cartella di pagamento n. 01220130008822317, emessa per il recupero di IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi (questi ultimi per € 9.677,26) dichiaratamente a seguito di avviso di accertamento n. RE101T601447/2008, anno 2003, notificato a sua volta il 17 novembre 2008. La contribuente impugnava la cartella per difetto di motivazione della stessa, essendo omessa l’indicazione dell’atto presupposto e il procedimento di calcolo degli interessi addebitati.

2. La CTP respingeva il ricorso, ed altrettanto DEFINIZIONE AGEVOLATA faceva col conseguente gravame la CTR. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa.

3. In data 21 giugno 2019, veniva depositata istanza di sospensione in quanto la contribuente avrebbe presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.

4. In data 12 gennaio 2023 questa Corte, preso atto della mancata prova della notifica della domanda di definizione e dei relativi allegati alla controparte, nonché delle incertezze relative al debito dedotto in cartella, assegnava alla parte termine per la notifica e rinviava a nuovo ruolo. La contribuente, in seguito, provvedeva agli adempimenti a lei commessi. CONSIDERATO CHE 1.Preliminarmente va preso atto del fatto che la parte ricorrente ha chiarito di aver effettivamente proposto definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7, d.l. n. 119/2018, facendo riferimento all’avviso di accertamento, ma avendo riguardo alla cartella oggetto della presente controversia.

Alla luce di tale chiarimento, pur solo implicitamente offerto dalla parte a seguito dell’ordinanza interlocutoria, ed emergendo senza equivoci che la cartella attiene esclusivamente al debito riconducibile al suddetto avviso di accertamento per IRPEF anno d’imposta 2003, può darsi seguito alla definizione della controversia, tenuto conto che la parte ha altresì provveduto alla notificazione degli atti e documenti alla controparte che nulla ha osservato. Non risultando nessun versamento da effettuarsi in base a quanto indicato in atti, oggetto si ripete di comunicazione alla controparte pubblica, deve procedersi all’estinzione del processo mentre le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del g