Cassation court dismisses appeal due to apparent lack of reasoning in second-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's appeal against the Lazio Tax Court's confirmation of a first-instance rejection. The taxpayer argued the second-instance judgment was null because it merely adopted the lower court's decision without providing independent reasoning or addressing specific factual disputes regarding pension periods. The court agreed that the second-instance judgment lacked the required logical argumentation, thereby annulling the decision and remanding the case for a fully reasoned judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: A judgment is annulled if the reasoning is apparent, meaning it fails to demonstrate the logical path taken by the judge to reach the decision, leaving the parties unable to understand the basis of the ruling.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Luigi ISAIA, con avv. Mario Fiandanese e Ilaria Di Michele; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - resistente – Avverso la sentenza della CTR del Lazio, n. 6297/2015 depositata il 30 novembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’otto maggio 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.Il contribuente impugnava una cartella notificata il 9 febbraio 2011 emessa per asserito mancato pagamento di maggior IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata dell’anno 2005 e relativamente a pensione PREVINDAI, fondo al quale il ricorrente era iscritto quale “vecchio iscritto”.
La CTP rigettava il ricorso compensando le spese. La CTR confermava la pronuncia di primo grado, e quindi il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a due motivi, MOTIVAZIONE APPARENTE mentre l’Agenzia ha depositato mero “atto di costituzione” senza provvedere a tempestivo controricorso. Da ultimo la parte ricorrente ha depositato memorie illustrative. CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione parvente. 1.1. Il motivo è decisamente fondato. La motivazione può dirsi apparente allorché, pur presente, non consenta di comprendere l’iter logico seguito dal giudice nel giungere alla decisione assunta.
Nella specie la CTR si è limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza dar conto di un benché minimo percorso argomentativo autonomo volto a sottoporre a critica la decisione di primo grado, infarcendo le scarne righe della motivazione con osservazioni del tutto generiche ed inconsistenti. La CTR nella parte finale della propria motivazione rimprovera all’appellante di aver riproposto le medesime doglianze che sostenevano il ricorso introduttivo, ma a tacer d’altro lo stesso nell’appello aveva denunciato che la decisione di primo grado partiva dal presupposto che i periodi contributivi fossero stati riscattati per motivi diversi dal pensionamento, mentre egli aveva sostenuto esattamente il contrario, essendo stato collocato a riposo il 30 settembre 2004.
2. In accoglimento del motivo, assorbito l’altro, il ricorso dev’essere dunque accolto e la sentenza va cassata con rinvio al giudice d’appello, che dovrà compiutamente motivare sulle questioni dedotte dalle parti, e procederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito l’altro, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di 2^ grado del Lazio che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente