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Decreto — n. 17092/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17092/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17092/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 31739/2018 proposto da: SVILUPPO INDUSTRIALE SRL A SOCIO UNICO, quale incorporante della SVILUPPO TORINO 2007 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Prof. Giuseppe Melis e Vipsania Andreicich; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 1288/2/2018 depositata il 2 agosto 2018. Visto l’atto depositato il 25 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17092/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 31739/2018 proposto da: SVILUPPO INDUSTRIALE SRL A SOCIO UNICO, quale incorporante della SVILUPPO TORINO 2007 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Prof. Giuseppe Melis e Vipsania Andreicich; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 1288/2/2018 depositata il 2 agosto 2018. Visto l’atto depositato il 25 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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differimento dell'imposizione paesi sviluppati ostacoli allo sviluppo inoltro della dichiarazione fiscale procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 31739/2018 proposto da: SVILUPPO INDUSTRIALE SRL A SOCIO UNICO, quale incorporante della SVILUPPO TORINO 2007 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Prof. Giuseppe Melis e Vipsania Andreicich; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 1288/2/2018 depositata il 2 agosto 2018. Visto l’atto depositato il 25 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/06/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 31739/2018 Numero sezionale 1808/2025 Numero di raccolta generale 17092/2025 Data pubblicazione 25/06/2025 F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0