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Decreto — n. 17084/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17084/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17084/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 21970/2018 proposto da: ZHANG YONG, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Breschi; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 103/8/2018 depositata il 22 gennaio 2018. Visto l’atto depositato il 13 gennaio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17084/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 21970/2018 proposto da: ZHANG YONG, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Breschi; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 103/8/2018 depositata il 22 gennaio 2018. Visto l’atto depositato il 13 gennaio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rinuncia al reddito revoca dell'atto amministrativo condono fiscale soppressione della rendita differimento dell'imposizione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 13 gennaio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 21970/2018 proposto da: ZHANG YONG, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Breschi; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 103/8/2018 depositata il 22 gennaio 2018. Visto l’atto depositato il 13 gennaio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 13/06/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a