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Decreto — n. 17079/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17079/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17079/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PROV.LE PERUGIA UFFICIO TERRITORIALE PERUGIA Numero registro generale 5323/2022 Numero sezionale 1804/2025 Numero di raccolta generale 17079/2025 Data pubblicazione 25/06/2025 -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PERUGIA n.232/2021 depositata il 13/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17079/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali fine del processo ripetibili spese di esecuzione anticipo delle spese rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
PERUGIA n.232/2021 depositata il 13/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5323/2022 R.G. proposto da: SEMPLICITTA' SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38/A, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE ANGIOLINO (LBNNLN63R08H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTI STEFANO (LBRSFN76T13H50MK) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SEDE DI PERUGIA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SEDE DI ROMA, COMUNE DI PERUGIA, AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.

PROV.LE PERUGIA UFFICIO TERRITORIALE PERUGIA Numero registro generale 5323/2022 Numero sezionale 1804/2025 Numero di raccolta generale 17079/2025 Data pubblicazione 25/06/2025 -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PERUGIA n.232/2021 depositata il 13/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13/06/2025 ALBERTO CRIVELLI Numero registro generale 5323/2022 Numero sezionale 1804/2025 Numero di raccolta generale 17079/2025 Data pubblicazione 25/06/2025