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Ordinanza Interlocutoria — n. 17029/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and orders joint hearing due to pending revocation appeal against same appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17029/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Court's confirmation of a tax payment order. The taxpayer argued the automated procedure was illegal and the tax claim meritorious, but the Regional Court upheld the lower court's annulment. The Court rejected the appeal because a separate revocation appeal against the same appellate decision is pending, necessitating a joint hearing to resolve both issues together.

Regesto Legislator

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Art. 335 c.p.c.; Art. 36-bis D.P.R. 600/1973: When a cassation appeal against an appellate judgment and a cassation appeal against a revocation judgment are pending simultaneously, they must be joined for joint treatment to ensure procedural efficiency and avoid contradictory rulings.

Parole chiave

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tax appeal procedure automated tax collection pending revocation appeal joint hearing requirement procedural economy Regional Court judgment taxpayer liability rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 335 c.p.c.
Art. 36-bis D.P.R. 600/1973
09720110162241583 emessa a seguito di procedura automatizzata ex art. 36-bis d.P.R.
art. 335 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 22/11/2024, n. 30184
potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza direvocazione (Cass. 22/11/2024, n. 30184) .
Cass. 14/04/2025, n. 9774
La riunione, tuttavia, può essere evitata essendo sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienza o camera di consiglio(Cass. 14/04/2025, n. 9774).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8775/2018R.G. proposto da: GSI COOP – SOC. COOP. R.L. rappresentat a e difesa dall’Avv. Gianni Di Matteo e dall’Avv. Saman Dadman, –ricorrente –contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – AGEZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, –intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. L AZIO , n. 701 / 2018 , depositata il 07/02/2018; Cartella di pagamento – procedura automatizzata – credito di imposta -Ires Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno2025 dal consigliere Rosanna Angarano ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto procuratore generale, FulvioTroncone, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che:

1. La GSI Coop r.l. impugnava innanzi alla CTP di Roma, nei confronti sia dell’Agenzia delle entrate che dell’Agenzia delle entrate- Riscossione,la cartella di pagamento n. 09720110162241583 emessa a seguito di procedura automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Ufficio aveva rettificato il credito di imposta per incremento occupazionale indicato in compensazione nel Modello Unico 2008. La società contestava sia la legittimità del ricorso alla procedura automatizzata sia il merito della pretesa.

2. La CTP, nel contraddittorio di entrambe le convenute, accoglieva il ricorso ed annullava la cartelladi pagamento. La CTR, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, e nel contraddittorio del contribuente e dell’Ente di riscossione, in riforma della sentenza impugnata, confermava la cartella di pagamento.

3. Avverso detta sentenza la contribuente ricorre per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultimaha depositato nota intestata «atto di costituzione», ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale e dichiarando di non aver depositato tempestivo controricorso, e successiva memoria. Considerato che:

1. Lasentenza n. 701 del 20 18 oggetto dell’odierno ricorso è stata revocata dalla sentenza n. 6250 del 2019 della CTR del Lazio, depositata in data 11 novembre 2 019 ed impugnata con ricorso per cassazione formulato nei confronti della Hygien Service Soc. coop. a Cons. est. Rosanna Angarano 3 r.l. (già GSI COOP Soc. coop. a r.l. - iscritto al n .R.G. 12359 del 2020 ed allo stato in attesa ditrattazione. Questa Corte ha già evidenziato che qualora pendano contemporaneamente, proposti dalla stessa parte, sia ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, impugnata anche per revocazione, sia ricorso avverso la sentenza che ha deciso, sulla revocazione,gli stessi vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ. potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza direvocazione (Cass. 22/11/2024, n. 30184) .

La riunione, tuttavia, può essere evitata essendo sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienza o camera di consiglio(Cass. 14/04/2025, n. 9774).

2. Deve pure rilevarsi che la ricorrente, sebbene ha evocato in giudizio anche l’Agenzia delle entrate-Riscossione, non ha versato in atti la cartolina di ricevimento dalla quale verificare la regolare notifica a mezzo posta,sicchè deve disporsene la rinnovazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso n. 12359 del 2020 e per la rinnovazione della notifica