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Ordinanza — n. 16989/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal for omitted ruling on specific tax arguments despite procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16989/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision to reject their appeal. The taxpayer argued the commission failed to rule on specific deductive income and VAT arguments, while the tax agency contended the issues were not properly raised. The court ruled that because the taxpayer explicitly restated these specific arguments in the cassation petition rather than citing the lower court record, the omission was validly challenged and the lower decision was quashed.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A violation of Art. 112 c.p.c. for omitted ruling is admissible in cassation only if the specific arguments are autonomously appreciable and explicitly restated in the cassation petition with precise references to the lower court record.

Parole chiave

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omitted ruling tax appeal cassation admissibility specific arguments procedural defect taxation dispute lower court record comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.»per non essersi il giudice d’appello pronunziato sul motivo di appello con cui aveva dedotto l’ illegittimità e l’infondatezza della ricostruzione induttiva del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
Art. 360, first paragraph, n. 4, c.p.c.
Con il primo mezzo di cassazione la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, first paragraph, n. 3, c.p.c.
Con il primo mezzo di cassazione la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 56, d.lgs. n. 546/1992
art. 112 c.p
civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.»per non essersi il giudice d’appello pronunziato sul motivo di appello con cui aveva dedotto l’ illegittimità e l’infondatezza della ricostruzione induttiva del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.»per non essersi il giudice d’appello pronunziato sul motivo di appello con cui aveva dedotto l’ illegittimità e l’infondatezza della ricostruzione induttiva del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6361/2007
Cass. n. 28072/2021
Cass. n. 24267/2015
546 del 1992, di specifica riproposizione in grado di appello delle domande non accolte dalla sentenza di primo grado (v., tra le tante, Cass. n. 24267/2015 e n.
Cass. n. 30444/2017
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22163/2021 R.G. proposto da: CURATELA DEL FALLIMENTO TRIOLO INDUSTRIE ALIMENTARI s.r.l., in persona delcuratore dott. Michele Certo, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso,dall’avv. Giovanni Fiannacca (pec: avv.giovvannifiannacca@pec.it) ed elettivamente domiciliata in Messina alla via Santa Cecilia n.82/C presso lo studio del predetto difensore; -ricorrente – contro Oggetto: TRIBUTI - 112 cod. proc. civ. - omessa pronuncia AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che la rappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza n. 287 / 02/ 2021 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data13/01/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate accertava l’omessa presentazione da parte della società contribuente della dichiarazione ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2007 . La CTP accoglieva il ricorso della società contribuente. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate. In via preliminare, il giudice di appello evidenziava la duplice funzione della motivazione dell’atto tributario da intendersi, al contempo, presupposto processuale e requisito di validità dell’atto. Nel merito, la CTR riteneva che la società contribuente aveva avuto piena conoscenza dei presupposti e delle ragioni della pretesa erariale desumibile dall’atto impositivo correttamente motivato per relationemal p.v.c. della Guardia di Finanza, precedentemente portato a conoscenza della contribuente.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui non replica per iscritto l ’Agenzia delle Entrate. Considerato che:

1. Con il primo mezzo di cassazione la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.»per non essersi il giudice d’appello pronunziato sul motivo di appello con cui aveva dedotto l’ illegittimità e l’infondatezza della ricostruzione induttiva del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.» per non essersi la CTR pronunziata sul motivo di appello con cui aveva dedotto l’illegittimità e l’infondatezza dei rilievi ai fini dell’IVA e della liquidazione dell’imposta dovuta.

3. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente ed illegittimamente condannato la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell’Agenzia delle Entrate, da un lato, perché il giudizio di appello avrebbe dovuto concludersi con un rigetto dell’appello proposto dall’Ente impositore e con la condanna di quest’ultimo al pagamento in favore dell’istante delle spese del giudizio di appello» e, dall’altro lato, perché l’Agenzia delle entrate si era difesa attraverso i propri funzionari.

4. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro,essendo incentrati sull’omessa pronuncia del giudice d’appello sulle questioni di merito del giudizio, riproposte dalla società contribuente nell’atto di costituzione in quel grado di giudizio, sono fondati e vanno accolti, restando assorbito il terzo.

5. Va premesso, in diritto, che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, così come l'omessapronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, come nella specie accaduto attraverso la riproposizione dei motivi di ricorso originariamente proposti dalla società contribuente integralmente vincitrice in primo grado, ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (Cass. n. 27551/2024) e, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che la ricorrente ha correttamente fatto valere attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" -ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, stesso codice - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità -in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello(Cass. n. 29952/2022 e n. 21444/2024 ). 5.1.

Al riguardo va anche ricordato che è orientamento di questa Corte di legittimità quello secondo cui «Perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art.112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art.112 cod. pr oc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi» (Cass. n. 6361/2007 e n. 28072/2021).

6. A tale principio si è attenuto la ricorrente che ha trascritto nel ricorso le parti delle controdeduzioni depositate in appello in cui aveva riproposto le questioni di merito su cui la CTR ha poi omesso di pronunciare, con ciò dando altresì atto di aver adempiuto all’onere, imposto all’appellato dall’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, di specifica riproposizione in grado di appello delle domande non accolte dalla sentenza di primo grado (v., tra le tante, Cass. n. 24267/2015 e n. 30444/2017).

7. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il necessario rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT- 2) della Sicilia perché, effettuati gli opportuni accertamenti di fatto, pronunci sui motivi di impugnazione dell’atto impositivo riproposti dalla società appellata, precisandosi al riguardo che sulla statuizione adottata dai giudici di appello in punto di motivazione dell’atto impositivo si è formato il giudicato interno non essendo stato fatto oggetto di specifica censura da parte della società contribuente,rimasta sul punto soccombente.

8. La cassazione della sentenza d’appello comporta che all’esito del giudizio di rinvio la CGTdi secondo grado dovrà pronunciare nuovamente sulle spese processuali, anche di questo giudizio di legittimità, sicché il terzo motivo è assorbito. P.Q.M accoglieil primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di