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Decreto — n. 16984/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16984/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16984/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19231/2017 R.G. proposto da: ROSATO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GUGLIELMO MARCONI 155, presso lo studio dell’avvocato RICCI STEFANO (RCCSFN71C20H501B) rappresentato e difeso dall'avvocato DELLA FAZIA EMILIA MARIA (DLLMMR57E50I394H) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.1477/2017 depositata il 20/01/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16984/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 19231/2017 R.G. proposto da: ROSATO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GUGLIELMO MARCONI 155, presso lo studio dell’avvocato RICCI STEFANO (RCCSFN71C20H501B) rappresentato e difeso dall'avvocato DELLA FAZIA EMILIA MARIA (DLLMMR57E50I394H) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.1477/2017 depositata il 20/01/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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aspetti economici dispensa dal versamento delle spese causa di carattere pecuniario compensazione nel fallimento conseguenze economiche assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.1477/2017 depositata il 20/01/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19231/2017 R.G. proposto da: ROSATO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GUGLIELMO MARCONI 155, presso lo studio dell’avvocato RICCI STEFANO (RCCSFN71C20H501B) rappresentato e difeso dall'avvocato DELLA FAZIA EMILIA MARIA (DLLMMR57E50I394H) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.1477/2017 depositata il 20/01/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 19231/2017 Numero sezionale 1796/2025 Numero di raccolta generale 16984/2025 Data pubblicazione 24/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.153,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 05/06/2025 Il cons. del. Michele Cataldi Numero registro generale 19231/2017 Numero sezionale 1796/2025 Numero di raccolta generale 16984/2025 Data pubblicazione 24/06/2025