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Decreto — n. 16974/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16974/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16974/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3824/2022 R.G. proposto da: L'OASI SAS DI FERA ANTONIO E C, FERA ANTONIO, FERA VINCENZO, FERA MARIANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO, 12, presso lo studio dell’avvocato CAMPILONGO ARCANGELA (CMPRNG72C50A773U) rappresentati e difesi dall'avvocato CAPOANO PIETRO (CPNPTR77D19H501D) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CROTONE -intimato- sul controricorso incidentale proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- Numero registro generale 3824/2022 Numero sezionale 1791/2025 Numero di raccolta generale 16974/2025 Data pubblicazione 24/06/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16974/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 3824/2022 R.G. proposto da: L'OASI SAS DI FERA ANTONIO E C, FERA ANTONIO, FERA VINCENZO, FERA MARIANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO, 12, presso lo studio dell’avvocato CAMPILONGO ARCANGELA (CMPRNG72C50A773U) rappresentati e difesi dall'avvocato CAPOANO PIETRO (CPNPTR77D19H501D) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CROTONE -intimato- sul controricorso incidentale proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- Numero registro generale 3824/2022 Numero sezionale 1791/2025 Numero di raccolta generale 16974/2025 Data pubblicazione 24/06/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione pagamento dell'ammenda dazione in pagamento condono delle spese procedurali causa di carattere pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
CATANZARO n.2279/2021 depositata il 23/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3824/2022 R.G. proposto da: L'OASI SAS DI FERA ANTONIO E C, FERA ANTONIO, FERA VINCENZO, FERA MARIANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO, 12, presso lo studio dell’avvocato CAMPILONGO ARCANGELA (CMPRNG72C50A773U) rappresentati e difesi dall'avvocato CAPOANO PIETRO (CPNPTR77D19H501D) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CROTONE -intimato- sul controricorso incidentale proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- Numero registro generale 3824/2022 Numero sezionale 1791/2025 Numero di raccolta generale 16974/2025 Data pubblicazione 24/06/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CATANZARO n.2279/2021 depositata il 23/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti principali abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in solido, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 11/06/2025 Lucio Napolitano Numero registro generale 3824/2022 Numero sezionale 1791/2025 Numero di raccolta generale 16974/2025 Data pubblicazione 24/06/2025