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Decreto — n. 16963/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16963/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16963/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 767/2022 proposto da: MAURO LONGO, rappresentato e difeso da Morbinati & Longo società tra avvocati s.p.a., con l’avv. Barbara Morbinari; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 2891/01/2021 depositata il 9 giugno 2021. Visto l’atto depositato il 7 aprile 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16963/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 767/2022 proposto da: MAURO LONGO, rappresentato e difeso da Morbinati & Longo società tra avvocati s.p.a., con l’avv. Barbara Morbinari; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 2891/01/2021 depositata il 9 giugno 2021. Visto l’atto depositato il 7 aprile 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario ritiro dell'istanza giudiziaria conseguenze del ritiro differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 7 aprile 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 767/2022 proposto da: MAURO LONGO, rappresentato e difeso da Morbinati & Longo società tra avvocati s.p.a., con l’avv. Barbara Morbinari; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 2891/01/2021 depositata il 9 giugno 2021. Visto l’atto depositato il 7 aprile 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/06/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e