Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Domenico Apicella, had not acted on the court's proposal for case definition, while the tax authorities argued the silence constituted a waiver. The court ruled that this inaction legally renounced the appeal, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the litigation.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28708/2022 R.G. proposto da: APICELLA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. MOROSINI, 16, presso lo studio dell’avvocato GUERRA GUIDO (GRRGDU75R06H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato DELLA MONICA UGO (DLLGUO53B21C361N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO -intimato- Numero registro generale 28708/2022 Numero sezionale 1780/2025 Numero di raccolta generale 16961/2025 Data pubblicazione 24/06/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
NAPOLI n.3716/2022 depositata il 29/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 14/06/2025 ALBERTO CRIVELLI Numero registro generale 28708/2022 Numero sezionale 1780/2025 Numero di raccolta generale 16961/2025 Data pubblicazione 24/06/2025