Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; judgment extinguished with shared litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal, which was accepted by the defendant. The parties had previously agreed on the withdrawal and the compensation of litigation expenses. Consequently, the judgment was issued solely to extinguish the proceedings without addressing the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; When a party withdraws a cassation appeal, the judgment is extinguished and the specific rule regarding the non-victorious party's contribution to the unified fee does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25516/2020 R.G. proposto da OVS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato CORBYONS GIOVANNI (CRBGNN67C01H501E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RODERI GIORGIO ALESSANDRO (RDRGGL64E09F205T) -ricorrente- contro COMUNE MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIA DONATELLA (SLVDTL67L41I441I), MARINELLI IRMA (MRNRMI60C48F839H), MERONI RUGGERO (MRNRGR54L08I709I), TAVANO ANNA (TVNNNA69P42F205R), MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5610/2019 depositata il 31/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. La società OVS S.p.A. ha propostoricorso per la cassazione della sentenza Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui in epigrafein materia di TARI.
2. IlComune di Milano ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La società ricorrente ha depositato , in data 25 marzo 2025, rinunziaal ricorso, accettata dal Comune di Milano, sottoscritta dai procuratori delle parti, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite.
2. Per effetto della detta rinunzia al ricorso, accettata dal Comune di Milano, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’accordo in tal senso sottoscritto dalle parti.
3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso,spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in