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Ordinanza — n. 16875/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to extinction of the subject matter after the lower act was annulled.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16875/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal dismissed because the subject matter of the dispute had ceased to exist. The parties jointly requested the extinction of the proceedings after the contested tax assessment act was annulled by the local authority. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the underlying legal basis for the appeal no longer existed.

Regesto Legislator

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D.P.R. n. 115/2002, art. 13; When the act under appeal is annulled by the competent authority, the subject matter of the litigation ceases to exist, rendering the appeal inadmissible and the proceedings extinguished.

Parole chiave

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extinction of proceedings cessation of subject matter annulment of administrative act inadmissibility of appeal joint request for extinction condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater
115 del 2002, art. 13, c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez.
Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15410/2018 del ruolo generale, proposto DA il COMUNE DI PALERMO (codice fiscale 80016350821), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato capo coordinatore, avv. Vincenzo Criscuoli (codice fiscale non indicato); - RICORRENTE – CONTRO A.M.A.T. PALERMO S.p.A. – socio unico Comune di Palermo – (codice fiscale 04797180827), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Barbara Caprì (codice fiscale (CPR BBR 66B60 G273 V). - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE - F i r m a t o D a :

S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 15410/2018 per la cassazione della sentenza n. 4933/01/2017 della Numero sezionale 5198/2025Numero di raccolta generale 16875/2025 Commissione tributaria regionale della Sicilia depositata in data 13 Data pubblicazione 23/06/2025 dicembre 2017. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 13 giugno 2025.

CONSIDERATO CHE:

1. oggetto di controversia era la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione in atti n. 2648 avente ad oggetto la Tosap per l’anno di imposta 2007;

2. la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dal Comune di Palermo contro la sentenza n. 652/4/2013 della Commissione tributaria provinciale di Palermo;

3. avverso tale pronuncia il Comune di Palermo proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 18 maggio 2018, formulando un unico motivo d’impugnazione;

4. A.M.A.T. Palermo S.p.A. resisteva con controricorso notificato il 26 giugno 2018, con cui articolava altresì ricorso incidentale condizionato;

5. con istanza depositata in data 22 maggio 2025 le parti, con istanza congiunta, hanno chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo stato l’atto impugnato annullato dal Comune; RITENUTO CHE:

1. il giudizio va dichiarato estinto, essendo cessata la materia del contendere, avendo le parti rappresentato e documentato che l’atto impugnato è stato annullato dall’ente territoriale;F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 15410/2018 2. come da accordo, le spese del presente grado del giudizio Numero sezionale 5198/2025Numero di raccolta generale 16875/2025 vanno integralmente compensate;

Data pubblicazione 23/06/2025 3. non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez.

T., 31 gennaio 2024, n. 2921);

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.