Court dismisses appeal due to extinction of the subject matter after the contested act was annulled by the municipality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal between A.M.A.T. Palermo and the City of Palermo extinguished because the underlying tax assessment was annulled by the municipality. Both parties agreed to terminate the proceedings, citing the cessation of the disputed matter. Consequently, the court ordered the mutual compensation of litigation costs and exempted the parties from further unified contribution payments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.P.R. n. 115/2002, art. 13, c. 1-quater; When the subject matter of a cassation appeal is extinguished by the annulment of the contested administrative act, the judgment must declare the appeal extinguished and order mutual compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29307/2018 del ruolo generale, proposto DA A.M.A.T. PALERMO S.p.A. – socio unico Comune di Palermo – (codice fiscale 04797180827), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Pellegrino (codice fiscale (PLL GCR 68E11 G273 A). - RICORRENTE – CONTRO il COMUNE DI PALERMO (codice fiscale 80016350821), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato capo coordinatore, avv. Vincenzo Criscuoli (codice fiscale non indicato). - CONTRORICORRENTE – F i r m a t o D a :
S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 29307/2018 per la cassazione della sentenza n. 946/12/2018 della Commissione Numero sezionale 5200/2025Numero di raccolta generale 16873/2025 tributaria regionale della Sicilia depositata in data 6 marzo 2018.Data pubblicazione 23/06/2025 UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 13 giugno 2025.
CONSIDERATO CHE:
1. oggetto di controversia era la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione in atti n. 2598 avente ad oggetto la Tosap per l’anno di imposta 2006;
2. la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Comune di Palermo contro la sentenza n. 351/6/2012 della Commissione tributaria provinciale di Palermo;
3. avverso tale pronuncia A.M.A.T. Palermo S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 8 ottobre 2018, formulando tre motivi d’impugnazione;
4. il Comune di Palermo resisteva con controricorso notificato il 13/19 novembre 2018;
5. con istanza depositata in data 11 giugno 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo stato l’atto impugnato annullato dal Comune; RITENUTO CHE:
1. il giudizio va dichiarato estinto, essendo cessata la materia del contendere, avendo le parti rappresentato e documentato che l’atto impugnato è stato annullato dall’ente territoriale;
2. come da accordo, le spese del presente grado del giudizio vanno integralmente compensate;F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 29307/2018 3. non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di Numero sezionale 5200/2025Numero di raccolta generale 16873/2025 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Data pubblicazione 23/06/2025 previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.