Cassation court dismisses appeal due to extinction of subject matter after lower act annulled by municipality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the subject matter ceased to exist after the contested tax assessment was annulled by the municipality. The parties jointly requested this termination, noting that the underlying administrative act had been invalidated. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.P.R. n. 115/2002, art. 13; When the subject matter of a cassation appeal ceases to exist due to the annulment of the contested administrative act by the competent authority, the appeal is declared extinct and costs are mutually compensated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28497/2017 del ruolo generale, proposto DA il COMUNE DI PALERMO (codice fiscale 80016350821), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato capo coordinatore, avv. Vincenzo Criscuoli (codice fiscale non indicato). - RICORRENTE – CONTRO A.M.A.T. PALERMO S.p.A. – socio unico Comune di Palermo – (codice fiscale 04797180827), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Barbara Caprì (codice fiscale (CPR BBR 66B60 G273 V). - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE - F i r m a t o D a :
S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 28497/2017 per la cassazione della sentenza n. 1597/12/2017 della Numero sezionale 5197/2025Numero di raccolta generale 16870/2025 Commissione tributaria regionale della Sicilia depositata in data 4 Data pubblicazione 23/06/2025 maggio 2017. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 13 giugno 2025.
CONSIDERATO CHE:
1. oggetto di controversia era la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione in atti n. 2649 avente ad oggetto la Tosap per l’anno di imposta 2007;
2. la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dal Comune di Palermo contro la sentenza n. 653/4/2013 della Commissione tributaria provinciale di Palermo;
3. avverso tale pronuncia il Comune di Palermo proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 30 novembre 2017, formulando un unico motivo d’impugnazione;
4. A.M.A.T. Palermo S.p.A. resisteva con controricorso notificato l’8 gennaio 2018, con cui articolava altresì ricorso incidentale condizionato;
5. con istanza depositata in data 22 maggio 2025 le parti, con istanza congiunta, hanno chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo stato l’atto impugnato annullato dal Comune; RITENUTO CHE:
1. il giudizio va dichiarato estinto, essendo cessata la materia del contendere, avendo le parti rappresentato e documentato che l’atto impugnato è stato annullato dall’ente territoriale;F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 28497/2017 2. come da accordo, le spese del presente grado del giudizio Numero sezionale 5197/2025Numero di raccolta generale 16870/2025 vanno integralmente compensate;
Data pubblicazione 23/06/2025 3. non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez.
T., 31 gennaio 2024, n. 2921);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.