Cassation court declares tax appeal extinguished because the underlying tax assessment was annulled by the municipality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the contested tax assessment had been annulled by the municipality. A.M.A.T. Palermo S.p.A. had challenged a Tosap liquidation for the 2006 tax year, but the municipality subsequently voided the original act. The court ruled that since the subject matter of the dispute no longer existed, the legal basis for the cassation proceedings ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.P.R. n. 115/2002, art. 13, c. 1-quater; When the underlying administrative act is annulled, the subject matter of the cassation appeal ceases to exist, rendering the proceedings extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33703/2018 del ruolo generale, proposto DA A.M.A.T. PALERMO S.p.A. – socio unico Comune di Palermo – (codice fiscale 04797180827), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Roberto Pignatone (codice fiscale PGN RRT 58E13 H501 B). - RICORRENTE – CONTRO il COMUNE DI PALERMO (codice fiscale 80016350821), in persona del Sindaco pro tempore, già rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Natale (codice fiscale NTL GPP 58M31 B429 M). - CONTRORICORRENTE – F i r m a t o D a :
S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 33703/2018 per la cassazione della sentenza n. 1670/3/2018 della Commissione Numero sezionale 5201/2025Numero di raccolta generale 16869/2025 tributaria regionale della Sicilia depositata in data 17 aprile 2018.Data pubblicazione 23/06/2025 UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 13 giugno 2025.
CONSIDERATO CHE:
1. oggetto di controversia era la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione in atti n. 2615 avente ad oggetto la Tosap per l’anno di imposta 2006;
2. la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Palermo contro la sentenza n. 408/5/2012 della Commissione tributaria provinciale di Palermo;
3. avverso tale pronuncia A.M.A.T. Palermo S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 19 novembre 2018, formulando quattro motivi d’impugnazione;
4. il Comune di Palermo resisteva con controricorso notificato il 18 dicembre 2018;
5. con istanza depositata in data 15 maggio 2025 la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando che l’atto impugnato è stato annullato dal Comune; RITENUTO CHE:
1. il giudizio va dichiarato estinto, essendo cessata la materia del contendere, avendo l’istante documentato che l’atto impugnato è stato annullato dall’ente territoriale;
2. in ragione dell’accordo raggiunto e come da richiesta di parte, le spese del presente grado del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate;F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 33703/2018 3. non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di Numero sezionale 5201/2025Numero di raccolta generale 16869/2025 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Data pubblicazione 23/06/2025 previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.