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Ordinanza — n. 16860/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Rome's appeal on first ground but allows second ground regarding omitted evidence of billboard existence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16860/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Rome Capitale's first appeal ground regarding the false application of tax law but allowed the second ground concerning the omission of a specific administrative notice. The court found that while the lower tribunal correctly applied the law, it failed to evaluate the evidence proving billboards existed until February 2014. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new trial to assess the actual state of the billboards.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The court of cassation cannot verify factual existence of billboards but must quash judgments that omit the evaluation of evidence proving the existence of the taxable object.

Parole chiave

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tax appeal procedure omission of evidence factual existence verification remand for retrial public advertising fees costi della campagna pubblicità dell'appalto mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, in riferimento all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 115 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'articolo 360, c.
Art. 62 del D.Lgs n. 446/1999
3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del d.lgs n. 446/1999; del regolamento recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla deliberazione di assemblea capitolina n.
art. 115 c.p
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 360 c.p
5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 27 luglio 2023, n. 22938
Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340
22938; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n.
Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155
3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n.
Cass., 11 gennaio 2016, n. 195
24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n.
Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178
195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178;
Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313
Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n.
Cass., 11 agosto 2004, n. 15499
10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34682/2019 R.G. proposto da ROMA CAPITALE, rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA CAPITOLINA DI ROMA nella persona dell’avvocato ROSSI DOMENICO (RSSDNC65L07C352T) -ricorrente- contro GRUPPO ODP PUBBLICITA' SRL -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede di ROMA n.2182/2019 depositata i l 10/04/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. La ODP Pubblicità S.r.l. ha proposto ricorso innanzi alla CTP territorialmente competente contro l’avviso di accertamento n. 8 del 13/11/2015, relativo al Canone per Iniziative Pubblicitarie (CIP) per l’anno 2012, sostenendo che nel giugno 2012 aveva già rimosso tutti gli impianti pubblicitari indicati come "senza scheda" nella Nuova Banca Dati del Comune di Roma, affermando di aver versato il canone solo per gli impianti effettivamente presenti, sicché Roma Capitale non era legittimata a chiedere il CIP per tutti gli impianti indicati, preteso quindi in violazione degli artt. 12 del D.lgs. 507/93 e 62 del D.lgs. 446/97.

Inoltre, ha contestato l’illegittimità degli aumenti del canone, la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, nonché la violazione dello Statuto del contribuente e dei principi di buona fede e collaborazione da parte della pubblica amministrazione.

2. La Commissione Tributaria Provinciale con sentenza numero 20.398/2017 ha respinto il ricorso proposto dalla società ricorrente, ritenendo che era stata proprio la società ricorrente a dichiarare nella Nuova Banca Dati i propri impianti pubblicitari e che non avesse mai comunicato all'Amministrazione alcuna modifica negli anni successivi.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società ODP Pubblicità S.r.l. riproponendo, sostanzialmente, le stesse censure già avanzate in primo grado.

4. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello, ritenendo che, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 446/97, sono soggette al pagamento del canone le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente e che la mera presenza nella Banca Dati o la sola autorizzazione non sono sufficienti a sostenere la pretesa impositiva, essendo determinante l'effettiva realizzazione dell'impianto.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame, Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi.

6. L’intimato non ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, in riferimento all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del d.lgs n. 446/1999; del regolamento recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla deliberazione di assemblea capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 di Roma Capitale; delle deliberazioni di giunta capitolina n. 116/2013 e 425/2013 nonché l’illogicità manifesta. 1.1. Ad avviso di Roma Capitale l'emissione dell'avviso di accertamento per il 2012 era giustificata dalla presenza degli impianti nella Nuova Banca Dati e dalla mancanza di comunicazioni formali di rimozione da parte di ODP Pubblicità.

Inoltre, nel giugno 2014 il Consiglio di Stato aveva respinto i ricorsi di ODP Pubblicità contro l'ordinanza di rimozione degli impianti "senza scheda" inseriti nella Nuova Banca Dati, il che implicherebbe che tali impianti esistessero ancora nel 2014, rendendo illogico supporre che fossero stati rimossi già nel 2012. Infine, Roma Capitale fa anche riferimento a una diffida del 4 febbraio 2014 inviata a ODP Pubblicità per la rimozione degli impianti ancora esistenti, il che contrasta con l'affermazione della CTR sulla loro inesistenza nel 2012. 1.2.

La censura è inammissibile perché non si può prospettare una censura di violazione di legge sulla base di accertamenti in fatto (in tesi) erronei: come ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., 27 luglio 2023, n. 22938; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178;

Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499). 1.3. Nel caso di specie questa Corte dovrebbe verificare se sussistessero o meno i cartelli pubblicitari in contestazione, con verifica che certamente esula dai poteri del giudice di legittimità. 1.4. La censura, per come proposta, non merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'articolo 360, c. 1, n. 3 c.p.c., nonché l’illogicità' manifesta. 2.1. L’Amministrazione comunale aveva depositato in giudizio una diffida inviata via PEC il 4 febbraio 2014 alla ODP Pubblicità S.r.l., contenente l’elenco dettagliato degli impianti pubblicitari da rimuovere ancora presenti sul territorio a quella data. Ciò dimostrerebbe che tali impianti erano effettivamente esistenti almeno fino a quel momento.

Inoltre, la società aveva impugnato davanti al TAR - e poi innanzi al Consiglio di Stato - la delibera n. 425/2013 di Roma Capitale, che prevedeva la rimozione degli impianti “senza scheda” inseriti nella Nuova Banca Dati. Il ricorso è stato respinto con sentenza del 18 settembre 2014, confermando la legittimità dell’azione del Comune. 2.2. Poiché alla data del 18 giugno 2014 gli impianti risultavano ancora presenti (altrimenti il ricorso innanzi al GA sarebbe stato improcedibile per carenza di interesse), ad avviso della ricorrente risulta incomprensibile come la Commissione Tributaria Regionale abbia potuto affermare il contrario nella sentenza impugnata.

Tale affermazione, secondo la difesa, costituisce una palese violazione dell’art. 115 c.p.c., che impone al giudice di basarsi sulle prove fornite dalle parti. 2.3. Il motivo, per come formulato, va più correttamente ricondotto al n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. 2.4. In assenza di c.d. doppia conforme, effettivamente si riscontra l’omessa valutazione della diffida per rimuovere i cartelli, la quale dimostrerebbe per la ricorrente la presenza- nell'anno di imposta -dei cartelloni. 2.5. Tale elemento, determinante ed oggetto di contestazione, non è stato analizzato dal giudice del gravame.Costituisce invece un elemento di necessaria valutazione al fine di verificare quali fossero quelli effettivamente esistenti e, quindi, suscettibili di pagamento del tributo. 2.6.

Deve quindi essere accolto il relativo motivo.

3. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al motivo n. 2, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tribut