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Ordinanza — n. 16814/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to taxpayer's voluntary debt cancellation via scrapping scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16814/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayers voluntarily joined the scrapping scheme for the tax debt. Although the taxpayers argued procedural errors regarding assessment deadlines and applicable laws, the court found no need to rule on these merits. The judgment was based solely on the fact that the underlying dispute ceased to exist due to the taxpayers' own initiative.

Regesto Legislator

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Art. 163 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: When a taxpayer voluntarily cancels the subject matter of the dispute by adhering to a debt cancellation scheme, the judicial proceedings are extinguished without examination of the merits.

Parole chiave

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cessazione materia contendere rottamazione cartella estinzione giudizio IRPEF assessment voluntary debt cancellation imposta sulle imbarcazioni obbligo della denunzia doganale esenzioni all'importazione e all'esportazione

Disposizioni normative citate

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Art. 163 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.
art. 20 d.lgs. 472/1997
ha ritenuto che si trattasse di accertamento di altri tributi ed il termine di riferimento fosse l’art. 20 d.lgs. 472/1997, in luogo della corretta applicazione di cui all’art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12635/2021 R.G. proposto da: SANTINI GIANFRANCO E CHIAVAROLI LELIA, rappresentati e difesi dall’Avvocato Fabrizio Biancardi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, via Anastasio II, n. 274. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3615/2020, depositata in data 19 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Gianfranco Santini e Lelia Chiavaroli avvisi di accertamento concernente l’IRPEF, per l’anno di imposta 2009 e 2010. In particolare, gli Avv. Acc. IRPEF 2008 -2010 avvisi di accertamento venivano emessi a conclusione di una indagine avente ad oggetto il controllo del possesso e detenzione, da parte di soggetti italiani residenti in Italia, di imbarcazioni da diporto battenti bandiera estera, finalizzato a verificare l’esatto adempimento e la corretta osservanza della normativa in materia di monitoraggio fiscale, con riguardo alla compilazione del quadro RW prevista dall’art. 4, primo comma, d.l. 28 giugno 1990, n. 167.

2. I contribuenti proponevano ricorso avverso gli atti impositivi e la C.t.p. di Roma, con sentenza n. 8112/2018 li rigettava.

3. Contro tale sentenza proponevano appello i contribuenti dinanzi alla C.t.r. del Lazio; l’Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.

4. La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 3615/2020, depositata in data 19 novembre 2020 rigettava l’appello.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato mera nota di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 per la quale l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. Considerato che: 1.1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto dell’art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 –decadenza dell’ufficio dall’azione di accertamento ex art. 43, d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che si trattasse di accertamento di altri tributi ed il termine di riferimento fosse l’art. 20 d.lgs. 472/1997, in luogo della corretta applicazione di cui all’art. 43 d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600.

In particolare, i ricorrenti specificano che trattandosi di mera incompleta dichiarazione - e giammai di omessa dichiarazione – e di accertamento di tale omissione, i termini di accertamento alla data di notifica degli avvisi erano scaduti e l’azione dell’Ufficio era ormai decaduta. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa dell’art. 4, primo e secondo comma, d.l. 28 giugno 1990, n. 167, vigente fino al 3 settembre 2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha applicato ed interpretato l’art. 4, d.l. 167/1990 nella versione modificata dall’art. 9, primo comma, lett. c), legge 6 agosto 2013, n. 97 ed in vigore a partire dal 4 settembre 2013.

La normativa da applicare è sicuramente l’art. 4, d.l. 167/1990 ma con la versione precedente e cioè in vigore nelle annualità oggetto di causa e quindi 2009 e 2010.

2. Preliminarmente va rilevato che, in data 28 febbraio 2025, i contribuenti hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere per aver aderito, con riferimento all’atto impositivo de quo, alla “rottamazione della cartella”; ancora in data 14 aprile 2025, l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria con la quale ha affermato che l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato che la procedura di definizione tributaria era stata regolarmente espletata.

3. In conclusione deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere conspese a carico di chi le ha anticipate. 4.Non sussistono i presupposti di legge per l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara estin to il giudizio e cessa ta la materia del cont