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Ordinanza — n. 16800/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to taxpayer's withdrawal of tax debt via scrapping scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16800/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily withdrew the disputed tax debt by adhering to the scrapping scheme. Although the taxpayer initially argued that the lower court confused financial and patrimonial activities, the procedural issue of the debt's resolution took precedence. Consequently, the court terminated the proceedings without examining the merits of the original tax assessment.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1 e 2, d.l. 167/1990; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: When a taxpayer withdraws the subject matter of the dispute by adhering to a tax debt scrapping scheme, the judicial proceedings are extinguished regardless of the merits of the tax assessment.

Parole chiave

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tax debt scrapping scheme extinction of proceedings cessazione materia contendere voluntary withdrawal of debt tax appeal dismissal fiscal monitoring regulation procedural extinction ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 1 e 2, d.l. 167/1990
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, primo e secondo comma, d.l.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
167/1990 vigente fino al 3 settembre 2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14249/2022 R.G. proposto da: CHIAVAROLI LELIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Biancardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Anastasio II, n. 274. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5638/2021, depositata in data 7 dicembre 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Lelia Chiavaroli l’avviso di accertamento n. TK5COF503854, relativo alle imposte dirette e IVA, per il periodo di imposta 2011. In Avv. Acc. IRPEFparticolare, l’avviso di accertamento veniva emesso a conclusione di una indagine avente ad oggetto il controllo del possesso e detenzione, da parte di soggetti italiani residenti in Italia, di imbarcazioni da diporto battenti bandiera estera, finalizzato a verificare l’esatto adempimento e la corretta osservanza della normativa in materia di monitoraggio fiscale, con riguardo alla compilazione del quadro RW prevista dall’art. 4, primo comma, d.l. 28 giugno 1990, n. 167.

2. La contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo e la C.t.p. di Roma, con sentenza n. 12669/2019,rigettava il ricorso.

3. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi alla C.t.r. del Lazio; l’Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.

4. La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 5638/2021, depositata in data 7 dicembre 2021, rigettava l’appello.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 maggio 2025. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, primo e secondo comma, d.l. 167/1990 vigente fino al 3 settembre 2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., senza esaminare i documenti allegati né approfondire la questione, ha confuso l’attività di natura finanziaria e l’attività patrimoniale.

2. Preliminarmente va rilevato che, in data 28 febbraio 2025, la contribuente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere per aver aderito, con riferimento all’atto impositivo de quo, alla “rottamazione della cartella di pagamento”; ancora in data 14 aprile 2025, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’ambito del giudizio n. 12635/2021, ha depositato memoria con la quale ha affermato che l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato che la procedura era stata regolarmente espletata.

3. In conclusione deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate.

4. Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione di un ulteriore contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e cessa ta la materia del contendere. Spese a carico