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Ordinanza — n. 16796/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax authority but allows claim against irrigation consortium for lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16796/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Revenue Agency inadmissible due to a lack of standing, while accepting the claim against the irrigation consortium. The lower court had rejected the consortium's payment demand because the company occupied no land within the consortium's territory. The Supreme Court ruled that the specific legal issue regarding the consortium's jurisdiction was not fully examined by the lower court, necessitating a retrial on that point.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.; Art. 37 c.p.c.: When a lower court denies jurisdiction based on a factual premise that contradicts its own finding of jurisdiction, the appeal is admissible if the contradiction prevents a complete examination of the substantive issue.

Parole chiave

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lack of standing irrigation consortium tax jurisdiction contradictory reasoning retrial order payment demand administrative relations lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
–Tanto premesso, col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 37 c.p.c.
546, artt.2, 3 e 19 e dell’art. 37 cod.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, 3 e 19
Art. 83 della legge regionale del Veneto n. 11/2001
art. 37 cod. proc. civ
546, artt.2, 3 e 19 e dell’art. 37 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 1 agosto 2006, n. 17461
Commissione tributaria regionale del Veneto, sentenza n. 910/2/18
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21366/2022R.G. proposto da Consorzio di Bonifica Adige Po ( ), in persona del suo Presidentep.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Arcangelo Guzzo GZZRNG63P28C352L; arcangeloguzzo@ordineavvocatiroma.org –ricorrente – contro Pubblix P18 S.a.s. ( 00204070296 ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Dei Gracchi, n. 39, presso lo studio dell’avvocato Francesca Giuffrè (GFFFNC68P61H501I; francescagiuffre@ordineavvocatiroma.org) , rappresentata e difesa dall’avvocato Marco De Nunzio (DNNMRC75A29D548R; marco.denunzio@ordineavvocatiferrara.eu);

–controricorrente – -Agenzia delle Entrate-Riscossione ; -intimata - Consorzio Contributi avverso la sentenza n. 461/2022, depositata il 22 marzo 2022 , della Commissione tributaria regionaledel Veneto; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025,dal Consigliere dott. Liberato Paolitto . FATTI DI CAUSA 1. – C on sentenza n. 461 /2022, depositata il 22 marzo 2022 , la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l’appello proposto da Pubblix P18 S.a.s., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 09920150004665858 ) emessa dall’agente della riscossione in relazione a contributi iscritti a ruolo dal Consorzio di Bonifica Adige Poper l’anno 2014. 1.1 – P er quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto, in sintesi, che – venendo in considerazione l’installazione di cartelli pubblicitari che era stata autorizzata (per concessione n. 17/2013) dal Comune di Polesine, «unico soggetto con il quale la Contribuente ha intrattenuto dei rapporti amministrativi» -il Consorzio Adige Po difettava «di legittimazione soggettiva ed oggettiva in merito allerichieste di pagamento avanzate» con la cartella impugnata, atteso (anche) che «la Contribuente (oltre a non occupare nessunaporzione immobiliare di proprietà del Consorzio) non è neanche consorziata dell’Adige Po il quale, quindi, non potrebbe comunque imporle unilateralmente alcuna obbligazione di pagamento». 2. -Il Consorzio di Bonifica Adige Po ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tremotivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso Pubblix P18 S.a.s., che anch’essa ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Occorre premettere che è inammissibile il ricorso proposto nei confronti (anche) dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, atteso che l’impugnata sentenza ne ha rilevato (in motivazione) il difetto di legittimazione passiva (in dispositivo «estromettendo dal giudizio Agenzia delle Entrate riscossione») e che avverso detta statuizione non viene proposto alcun motivo di ricorso. 2. –Tanto premesso, col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt.2, 3 e 19 e dell’art. 37 cod. proc. civ. assumendo, in sintesi, che ricorreva, nella fattispecie, il difetto di giurisdizione del giudice tributario siccome venivano in considerazione –piuttosto che, dunque, contributi di bonifica, - canoni pattizi che trovavano titolo in due disciplinari di concessione (del 2 settembre 2004 rep. n. 2267 e del 8 aprile 2013 rep. n. 713) per i quali la società era stata autorizzata ad installare e mantenere alcuni cartelloni pubblicitari in area demaniale idraulica di un Canale di bonifica, nel Comune di Badia Polesine.

Soggiunge il ricorrente che ai fini della giurisdizione deve, peraltro, tenersi conto della natura sostanziale della situazione giuridica soggettiva in contestazione tra le parti - con conseguente irrilevanza ex se delle modalità di esazione (nella fattispecie una cartella di pagamento) - e che la natura contrattuale delle reclamate prestazioni ne ascriveva la giurisdizione al giudice ordinario. 3. –Questo motivo è inammissibile. 3.1 –Come risulta dalle pronunce dei giudici di merito, la questione (ora) riproposta alla Corte ha già formato oggetto del dibattito processuale tra le parti, dibattito definito con una pronuncia della Commissione tributaria regionale del Veneto (sentenza n. 910 / 2 / 18 pubblicata il 12 settembre 2018) che – riformando la statuizione di prime cure che aveva dichiarato, per l’appunto, il difetto di giurisdizione del giudice adito (con rimessione delle parti «avanti [il] Tribunale ordinario di Rovigo») –ha, per l’appunto statuito che, nella fattispecie, sussisteva la giurisdizione del giudice tributario.

In detta occasione, quindi, il giudice del gravame ha dato applicazione alla disposizione di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. a), e – sempre come risulta dalla gravata sentenza – il giudizio è stato riassunto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Rovigo che ha pronunciato con sentenza (n. 76/01/20 del 20 luglio 2020) – recante rigetto della proposta impugnazione della cartella di pagamento – a sua volta, come anticipato, integralmente riformata dalla pronuncia (ora) in contestazione. 3.2 -A seguito, pertanto, della cennata riassunzione – ed in difetto di impugnazione della sentenza che, statuendo sulla contestata giurisdizione, aveva rimesso le parti davanti al giudice del primo grado –si è formato il giudicato interno sulla giurisdizione, questione questa che, pertanto, non può essere (ora) riproposta.

Come, difatti, la Corte ha avuto modo di rilevare, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 59 cit.trova applicazione, anche nel processo tributario,il principio secondo cui la sentenza con la quale il giudice di appello, in riforma della decisione del giudice di primo grado, dichiari la giurisdizione da questi negata, rimettendogli la causa, può essere impugnata soltanto con ricorso per cassazione, rimanendo altrimenti coperta dal giudicato interno, senza che la medesima questione possa essere riproposta o sollevata d'ufficio nel corso dell'ulteriore processo (così Cass., 17 dicembre 2019, n. 33313; v., altresì, Cass.

Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10015). 4. – I l secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,espone la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, assumendo il ricorrente che – nel rilevare l’inesistenza di un qualsiasi rapporto tra le parti – il giudice del gravame aveva, per l’appunto, omesso di esaminare idisciplinari del 2 settembre 2004 e del 8 aprile 2013 n. 713, e le comunicazioni tra le parti intercorse, atti ritualmente prodotti in giudizio dal Consorzio, aventi ad oggetto l’installazione di cartelli pubblicitari e la pattuizione dei relativi canoni annuali di concessione. 4.1 – C ol terzo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal r.d. 8 maggio 1904 n. 368, artt. 132 e ss., al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, art. 100, secondo comma, alla l. regione Veneto, 13 aprile 2001 n. 11, art. 83, ed alla l. regione Veneto, 8 maggio 2009 n. 12,art. 25 e ss., deducendo, in sintesi, che venivano in considerazione, nella fattispecie, i canoni oggetto della concessione rilasciata a controparte (ex r.d. 8 maggio 1904 n. 368 , artt. 136 e 137), canoni che competevano ad esso esponente (ai sensi del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 100) in relazione alla assentita occupazione dello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione(r.d. n. 368 del 2004, cit., art. 132, comma 1). 5.

–Il secondo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento del terzo motivo –è fondato, e va accolto. 5.1 – C ome anticipato, il giudice del gravame ha annullato la cartella di pagamento impugnata rilevando che l’installazione di cartelli pubblicitari era stata autorizzata (per concessione n. 17/2013) dal Comune di Polesine, che detto Ente era «[l’]unico soggetto con il quale la Contribuente ha intrattenuto dei rapporti amministrativi» e che il Consorzio di bonifica Adige Po difettava «di legittimazione soggettiva ed oggettiva in merito alle richieste di pagamento avanzate» con la cartella impugnata, atteso (anche) che «la Contribuente (oltre a non occupare nessuna porzione immobiliare di proprietà del Consorzio) non è neanche consorziata dell’Adige Po il quale, quindi, non potrebbe comunque imporle unilateralmente alcuna obbligazione di pagamento». 5.2 - I rilievi in discorso pretermettono, però, la considerazione degli atti intercorsi tra le parti in causa né, per vero, danno conto alcuno tanto della loro esistenza quanto dei rispettivi contenuti. 5.3 -La qualificazione che costituisce il presupposto della rilevata giurisdizione tributaria, se in effetti rileva ai fini della determinazione del giudice munito di giurisdizione, e ciò non di meno, non è ex se idonea a determinare (anche) l’esito del giudizio in quanto la fondatezza, o meno, della domanda – seppur presupposta la rilevata giurisdizione del giudice adito che, difatti,non può essere determinata secundum eventum litis(Cass.

Sez. U., 29 aprile 2022, n. 13702; Cass. Sez. U., 24 luglio 2007, n. 16296 ; Cass. Sez. U., 1 agosto 2006, n. 17461) –implica (anche) l’esame delle eccezioni articolate nel merito dalle parti e, con quelle, dei fatti probatori posti a fondamento della domanda (così chenemmeno sussiste « alcuna contraddizione logico - giuridica in una sentenza che, sulla base della qualificazione del rapporto dedotto in causa, affermi la giurisdizione del giudice che l'ha emessa e, in un momento logicamente successivo, valutando le risultanze dell'istruttoria svolta, neghi la sussistenza in concreto del rapporto stesso»; così Cass.

Sez. U., 1 agosto 2006, n. 17461). Il rilievo secondo il quale, perciò, il Consorzio non avrebbe potuto imporre «unilateralmente alcuna obbligazione di pagamento» - in difetto di occupazione di porzioni immobiliari rientranti nel comprensorio di bonifica (e, può soggiungersi, del perimetro di contribuenza) – non esauriva il thema decidendum così come sottoposto dalle parti al giudizio e, per vero, già rilevato dal giudice di prime cure che, per l’appunto,aveva correlato l’obbligo di pagamento al «canone per l’uso dei beni consorziali –che è regolamentato da un provvedimento legislativo quale è l’art. 83 della legge regionale del Veneto n. 11/2001 (art. 83 –Canoni.

La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i canoni dovuti per l’uso di acque pubbliche e i canoni dovuti per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico, …)» (v., altresì, la stessa sentenza n. 910 /2/18, cit., della Commissione tributaria regionale del Veneto, che, nel ritenere sussistente la giurisdizione tributaria, analogamente rilevavache «Nel caso in esame l'obbligazione in contestazione, deriva da un provvedimento legislativo qual'è l'art 83 della legge regionale del Veneto, al quale l a Giunta Regionale ha dato attuazione con la delibera 1895/2003 e quelle successive di aggiornamento dei canoni, pertanto è indiscussa la doverosità della prestazione ed i relativi proventi sono destinati alla salvaguardia idraulica del territorio e quindi aduna finalità s icuramente pubblica»); e l’esame delle difese svolte a riguardo di detto canone a sua volta implicava l’esame degli atti concessori che ne costituivano il presupposto. 5.4 – R imane (solo) da precisare che - laddove corrispondano a questioni il cui esame è rimasto assorbito in ragione del criterio definitorio assorbente enunciato dalla gravata sentenza - tutte le questioni poste (in controricorso) a riguardo, in specie, dell’impugnata cartella di pagamento potranno essere riproposte davanti al giudice del rinvio. 6.

– L ’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto (il secondo), con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, procederà al motivatoriesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti. Le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate nel rapporto processuale tra il ricorrente e l’intimata Agenzia delle Entrate- Riscossione, non avendo quest’ultima svolto attività difensiva.

P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; accoglie, nel resto, il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, e dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legit