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Ordinanza Interlocutoria — n. 16781/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax suspension necessity and reflected res judicata between company and partner cases.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16781/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeals challenging the Regional Tax Commission's refusal to suspend proceedings. The taxpayer argued that the company's tax assessment judgment should automatically suspend the partner's individual assessment due to legal dependency. The court rejected this, ruling that the suspension is discretionary and the company's judgment does not bind the separate partner proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 100 TUIR; Art. 101 TUIR: The suspension of tax proceedings against a partner pending the company's judgment is discretionary, not mandatory, and the company's res judicata does not automatically bind the partner's separate proceeding.

Parole chiave

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tax suspension necessity reflected res judicata company vs partner proceedings discretionary suspension separate tax assessments imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione ricupero d'imposta imposta sull'utile

Disposizioni normative citate

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Art. 100 TUIR
Art. 101 TUIR
art. 335 cod. proc. civ
civ., in base al principio generale secondo cui la riunione delle impugnazioni, obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. trib. n. 30586 del 2024
Cass. sez. 5 n. 10724 del 2022
Cass. n. 15682 del 2022
10724 del 2022; Cass. n. 15682 del 2022; Cass., sez.5, n.
Cass. sez. 5 n. 8480 del 2022
Cass. sez. 5 n. 1574 del 2021
Cass. sez. 5 n. 15876 del 2018
Cass. sez. 5 n. 16246 del 2018
Cass. sez. 5 n. 4485 del 2016
Cass. sez. 5 n. 23323 del 2014
Cass. sez. 5 n. 22697 del 2024
Cass. n. 21584 del 2024
22697 del 2024; Cass. n. 21584 del 2024; Cass.
Cass. n. 17323 del 2024
21584 del 2024; Cass. n. 17323 del 2024; Cass.
Cass. n. 27164 del 2023
Cass. sez. trib. n. 12456 del 2025
Cass. sez. trib. n. 24621 del 2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sui ricorsi iscritti ai numeri 4948, 5117, 5119, 5273del ruolo generale dell’anno 2017, proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - ricorrente - Oggetto: Tributi accertamento reddito di società a ristretta base societaria - accertamento di redditi di capitale– rapporto tra giudizi- contro Giovanni Marseglia rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.to Carlo Caforio elettivamente domiciliato presso lo studio Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza n. 24; -controricorrente– per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 1977/24/2016, depositata 21.7.2016, non notificata; n. 1978/24/2016, depositata 21.7.2016, non notificata; n. 1984/24/2016, depositata 22.7.2016, non notificata; n. 1983/24/2016, depositata 22.7.2016, non notificata; nonché sul ricorso al numero 5367del ruolo generale dell’anno 2017, proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - ricorrente - contro BIB T s.r.l.-cancellata dal Registro delle imprese in data 22.7.2015- in persona dell'ex rappresentante legale ed ex socio sig.

Marsaglia Giuseppe, nonché in persona dell'ex socio Marsaglia Giovanni, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.to Carlo Caforio elettivamente domiciliatopresso lo studio Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza n. 24; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 1979/24/2016, depositata 21.7.2016, non notificata; Con riguardo ai ricorsi RG 4948, 5117, 5119, 5273del ruolo generale dell’anno 2017, lette le conclusioni scritte, in persona del sostituto procuratore generale dott.

Stefano Pepe, il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Con riguardo al ricorso RG 5367 del 2017 lette le conclusioni scritte, in persona del sostituto procuratore generale dott. Stefano Pepe, il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, rigetto del secondo, assorbiti gli altri. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio 2025 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera; RILEVATO CHE 1.Con riferimento al procedimento RG 4948 del 2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1977/24/2016, depositata 21.7.2016, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Giovanni Marseglia, avverso la sentenza n. 16/04/2013 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso presentato dal suddetto contribuente, quale socio al 99,50% di BIB T s.r.l., avverso l’avviso con il quale l’Ufficio aveva contestato un maggior reddito di capitale, ai fini Irpef, per l’anno 2006, sulla base di una presunzione di distribuzione tra i soci, in proporzione della rispettiva quota di, dei maggiori utili extracontabili accertati in capo a BIB T s.r.l., a ristretta base azionaria (composta da due soli soci), a seguito di indagini bancarie sul conto corrente della società medesima e dei soci. 2.Con riferimento al procedimento RG 5117 del 2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1978/24/2016, depositata 21.7.2016, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Giovanni Marseglia, avverso la sentenza n. 14/04/2013 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso presentato dal suddetto contribuente, quale socio al 99,50% di BIB T s.r.l., avverso l’avviso con ilquale l’Ufficio aveva contestato un maggior reddito dicapitale, ai fini Irpef, per l’anno 2005, sulla base del previo accertamento del maggior reddito societario.

3. Con riguardo al procedimento RG n. 5119 del 2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1984/24/2016, depositata 22.7.2016, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Giovanni Marseglia, avverso la sentenza n. 77/04/2013 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso presentato dal suddetto contribuente, quale socio al 99,50% di BIB T s.r.l., avverso l’avviso con il quale l’Ufficio aveva contestato un maggior reddito di capitale, ai fini Irpef, per l’anno 2008, sulla base del previo accertamento del maggior reddito societario.

4. Con riguardo al procedimento RG n. 5273 del 2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1983/24/2016, depositata 22.7.2016, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Giovanni Marseglia, avverso la sentenza n. 76/04/2013 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso presentato dal suddetto contribuente, quale socio al 99,50% di BIB T s.r.l., avverso l’avviso con il quale l’Ufficio aveva contestato un maggior reddito di capitale, ai fini Irpef, per l’anno 2007, sulla base del previo accertamento del maggior reddito societario. 5.Nei suddetti procedimenti, nelle sentenze impugnate, la CTR ha confermato l’annullamento dei rispettivi avvisi impugnati in quanto, essendo stati, con sentenza [n. 1979/24/16] della medesima Commissione, annullati gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società (per gli anni 2005-2008), era venuta a cadere automaticamente anche la pretesa per il maggior reddito di capitalenei confronti del socio. 6.Avverso le suddette sentenze, l’Agenzia delle entrate propone ricorsi per cassazione affidati a quattro motivi, cui resiste, con rispettivi controricorsi, il contribuente, illustrati con successiva memoria.

7. Con riguardo al procedimento RG 5367/24/2017 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1979/24/2016, depositata 21.7.2016, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di BIB T s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 15/04/2013 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso presentato dalla suddetta società, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di bibite e trasporti, avverso sette avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F. di Brindisi, aveva contestato, per gli anni 2005-2008, un maggior reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, a seguito di indagini bancarie sul conto corrente della società e dei soci. 8.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 9.Resiste, con controricorso,la società - cancellata dal Registro delle imprese in data 22.7.2015- in persona dell'ex rappresentante legale ed ex socio sig.

Marsaglia Giuseppe, nonché in persona dell'ex socio Marsaglia Giovanni.

10. In tutti i procedimenti ha depositato conclusioni scritte il PG. CONSIDERATO CHE 1.Preliminarmente va disposta la riunione al procedimento iscritto al n. R.G. 4948 del 2017 di quelli portanti i R.G. n.n. 5117/2017 5119/2017 5273/2017, 5367/2017, ai sensi dell'art. 274, cod. proc. civ., in base al principio generale secondo cui la riunione delle impugnazioni, obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può essere altresì disposta facoltativamente, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (v., ex plurimis, Cass., 5 aprile 2022, n. 10876;

Cass., 30 ottobre 2018, n. 27550; Cass. Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050; Cass., 17 giugno 2008, n. 16405). Nella fattispecie, l’opportunità della riunione deriva dal fatto che i procedimenti RG n. 4948, 5117, 5119, 5273 del 2017 afferiscono all’impugnativa di avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva ripreso a tassazione (per gli anni 2005-2008) nei confronti di un socio di BIB T s.r.l. un maggior reddito di capitalesulla base del previo accertamento dei maggiori utili extracontabili in capo alla società sfociato in avvisi di accertamento oggetto di impugnativa nel procedimento RG 5367/2017;

2. Rilevato poi chenei procedimenti aventi ad oggetto l’impugnativa degli avvisi di capitale, con riguardo al primo motivo di ricorsoinvolgente la questione della necessarietà o meno della sospensione del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento di maggior reddito dicapitale in capo al socio di una società di capitali a ristretta base societaria in attesa della definizione ( con sentenza passata in giudicato ) del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso societario posto a base dell’accertamento relativo al socio, si sono riscontrati degli orientamenti dissonanti all’interno di questa Corte circa l’obbligatorietà o meno della sospensione qualora vi sia pendenza separata del giudizio relativo all’accertamento del maggior reddito della società e di quello di capitale contestato al socio ( in termini di “obbligatorietà necessaria” della sospensionedi quello relativo al socio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società,v.

Cass. , sez. trib. , n. 30586 del 2024; Cass.sez. 5 n. 10724 del 2022; Cass. n. 15682 del 2022; Cass., sez.5, n. 8480 del 2022, in motivazione; Cass. , sez. 5, n. 1574 del 2021 (richiamata anche da Cass., sez. trib.,n. 12456 del 2025); Cass., sez. 5, n. 15876 del 2018; Cass., sez. 5,n. 16246 del 2018; Cass., sez. 5, n. 4485 del 2016 ; Cass. , sez.5, n. 23323del 2014; in termini di facoltatività della sospensione, anche alla luce della sentenza di questaCorte, a sezioni unite, n. 21763 del 2021, nell’ipotesi di giudizi in rapporto di pregiudizialità c.d. tecnica allorquando quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato,Cass. n. 6707 del 2025;

Cass. n. 7952 del 2024;Cass. n. 30919 del 2024, Cass. n. 32265 del 2024 ; Cass. sez.5, n. 22697 del 2024; Cass. n. 21584 del 2024; Cass. n. 17323 del 2024; Cass. n. 27164 del 2023) e , specularmente , circa l ’o perati vità o meno nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento relativo al socio d el giudicato formatosi con riguardo alla causa avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso societario (nel senso della inoperatività di alcuna efficacia di giudicato formatosi nel giudizio riguardante la società a ristretta base societaria nei confronti del processo riguardante il socio, ostandovi i principi costituzionali in tema di tutela dei diritti e quelli codicistici in materia di limiti soggettivi del giudicato,v.

Cass. , sez. trib., n. 13937 del 2025;Cass., sez. 6 - 5 , n. 19013 del 2016 ; Cass. , sez. 5, n.17966del 2013; Cass. , sez. 5, n. 21956 del 2009; Cass. , sez. 5, n. 19606 del 2006; Cass. sez. 5 n. 15260 del 2000 ; nel senso dell’efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio relativo al la società di capitali a ristretta base sociale nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo al socio, sul presupposto che non vi sia litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unicamente il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei sociv.

Cass., sez. trib., n. 12456 del 2025; Cass., sez. trib. . 13 settembre 2024, n. 24621;Cass., sez.5, 19 gennaio 2021, n. 752; i n termini generali,in tema di efficacia riflessa del giudicat o , Cass. Sez. U, 12 marzo 2008, n. 6523; Cass,sez. 3, 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass., sez. 3, 11 giugno 2019, n. 15599; in particolare, v. Cass. , sez. trib., 23 ottobre 2023 , n. 29301 circa l’operatività del giudicato riflesso nei casi in cui tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di "pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico"); appare, pertanto,opportuna la trattazione dell e caus e in pubblica udienza;

P.Q.M La Corte riunisce al procedimento R.G. n. 4948 del 2017 quelli R.G. n.n. 5117/2017 5119/2017 5273/2017, 5367/2017; rinv