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Decreto — n. 16771/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16771/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16771/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30228/2020 R.G. proposto da : MISCIA PIERPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 272, presso lo studio dell’avvocato MASSAFRA POMPILIO (MSSPPL53C24H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEPORELLI FEDERICA (LPRFRC75S53H501E) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatein ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro REGIONE LAZIO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n.972/2020depositata il 19/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16771/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MISCIA PIERPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 272, presso lo studio dell’avvocato MASSAFRA POMPILIO (MSSPPL53C24H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEPORELLI FEDERICA (LPRFRC75S53H501E) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatein ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro REGIONE LAZIO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n.972/2020depositata il 19/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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contenzioso tributario spese di difesa rimborso dell'imposta preventiva arretrati d'imposta anticipi delle spese assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
del LAZIO - ROMA n.972/2020depositata il 19/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30228/2020 R.G. proposto da : MISCIA PIERPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 272, presso lo studio dell’avvocato MASSAFRA POMPILIO (MSSPPL53C24H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEPORELLI FEDERICA (LPRFRC75S53H501E) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatein ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro REGIONE LAZIO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n.972/2020depositata il 19/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, rispetto al rapporto processuale tra contribuente ed Agenzie, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti (nulla è invece a statuirsi rispetto al rapporto processuale tra contribuente e Regione Lazio, per la mancata costituzione di quest’ultima).

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti costituite delle spese del procedimento