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Decreto — n. 16768/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16768/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16768/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13455/2021 R.G. proposto da: MORENA NICOLA, domiciliato “ex lege” in Roma Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappr. e dif. dall’avvocato D'ALVANO GIUSEPPE (DLVGPP65B24H703K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST.SALERNO n.5359/2020 depositata il 12/11/2020 Numero registro generale 13455/2021 Numero sezionale 1775/2025 Numero di raccolta generale 16768/2025 Data pubblicazione 23/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16768/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

Parole chiave

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mancato anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato spese di difesa accollo delle spese spese susseguenti spese mediche

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
della CAMPANIA-SEZ.DIST.SALERNO n.5359/2020 depositata il 12/11/2020 Numero registro generale 13455/2021 Numero sezionale 1775/2025 Numero di raccolta generale 16768/2025 Data pubblicazione 23/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13455/2021 R.G. proposto da: MORENA NICOLA, domiciliato “ex lege” in Roma Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappr. e dif. dall’avvocato D'ALVANO GIUSEPPE (DLVGPP65B24H703K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST.SALERNO n.5359/2020 depositata il 12/11/2020 Numero registro generale 13455/2021 Numero sezionale 1775/2025 Numero di raccolta generale 16768/2025 Data pubblicazione 23/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 22/06/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 13455/2021 Numero sezionale 1775/2025 Numero di raccolta generale 16768/2025 Data pubblicazione 23/06/2025