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Ordinanza — n. 16758/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding profit distribution presumptions and procedural defects in tax assessment. The court rejects arguments about social base restrictions and procedural violations. The ruling upholds the lower court's decision on tax distribution presumptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16758/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Court's confirmation of a tax assessment regarding profit distribution. The taxpayers argued for a restricted social base and procedural violations, while the Revenue Agency failed to file a timely counter-claim. The court rejected the appeal because the arguments were essentially a re-examination of facts rather than legal errors, and the lower court had already addressed the tax rate issue.

Regesto Legislator

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Art. 12, l. n. 212/2000; Art. 47 TUIR: The guarantees of the restricted social base apply only to the taxpayer under verification, not third parties, and procedural defects in the assessment notice do not justify cassation if the appellate court has already examined the merits.

Parole chiave

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restricted social base profit distribution presumptions tax assessment notice procedural guarantees tax appeal dismissal contradictory arguments tax rate application procedura straordinaria di fissazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 12, l. n. 212/2000
CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 12, l. n. 212/2000 ed “erronea applicazione dei principi in tema di presunzioni rispetto alla ristretta base sociale, nullità dell’avviso di accertamento”.
Art. 47 TUIR
Col secondo motivo si deduce omessa pronuncia sulla domanda subordinata e violazione ed errata applicazione dell’art. 47 TUIR.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
l. 24 dicembre 2012, n. 228
1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7598/2014
Cass. n. 26493/2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARNIGA ALVAROe MARNIGA CARMELA FEDERICA , con avv. Davide Guarneri; - ricorrent i – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - resistente – Avverso la sentenza della CTR della Lombardia-Brescia, n. 2784/2019 depositata il 24 giugno 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia delle entrate attribuiva ai soci di Marinplast s.r.l. , Alvaro e Carmela Federica Marniga, gli utili extrabilancio accertati con separato avviso di accertamento nei confronti della società, a seguito di p.v.c.

La CTP respingeva il ricorso. La CTR confermava la decisione di primo grado e quindi i contribuenti propongono ricorso in cassazione fondato su due RISTRETTA BASE E CONTRADDITTORIO PREVENTIVO motivi, mentre l’Agenzia si è limitata a depositare un atto di costituzione senza provvedere a tempestivo controricorso. Da ultimo i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative. CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 12, l. n. 212/2000 ed “erronea applicazione dei principi in tema di presunzioni rispetto alla ristretta base sociale, nullità dell’avviso di accertamento”. 1.1.

Il motivo attacca anzitutto la decisione per non aver rilevato nei confronti dei soci l’omessa osservanza degli obblighi di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000. Va osservato che, come statuito da questa Corte (Cass. n. 7598/2014) le garanzie stabilite dalla norma richiamata, rispondendo all’esigenza di dare spazio al contraddittorio, fanno da contrappeso alla invasione della sfera del contribuente, al fine di conformare e adeguare l’azione amministrativa alla situazione concreta del soggetto dalla stessa interessato. Pertanto esse sono apprestate esclusivamente in favore del contribuente sottoposto a verifica presso i locali di sua pertinenza e non anche in favore del terzo a carico del quale possano emergere da detta verifica dati, informazioni o elementi utili in vista dell’emissione di un avviso di accertamento nei suoi confronti.

A conferma di quanto sopra, si osservi che, anche laddove abbia esteso le garanzie in discorso all’ipotesi della mera richiesta di documentazione al contribuente, la giurisprudenza di legittimità ha comunque mantenuto fermo, come presupposto di applicazione della norma, l’accesso presso i locali aziendali del contribuente sottoposto a verifica (Cass. n. 26493/2014). Né vale la difesa della parte secondo cui in ogni caso il contraddittorio preventivo andrebbe instaurato anche nei c.d. accertamenti documentali o “a tavolino”, posto che tale principio non è previsto dall’ordinamento interno mentre viene imposto dall’ordinamento unionale solo con riguardo ai tributi armonizzati, dei quali qui non si discute. 1.2.

Quanto al secondo profilo del motivo, lo stesso è apertamente costituito da un tentativo di revisione della decisione di merito operata dal giudice d’appello e si appunta essenzialmente e direttamente sul contenuto dell’avviso anziché sulla decisione. Peraltro nel corso dell’illustrazione del profilo, producendosi in un inammissibile coacervo di questioni inframezzate da considerazioni di mero riesame ed a continui riferimenti ad elementi estranei alla decisione, si fa riferimento al fatto che i soci sarebbero stati estranei alla gestione, ma anche su ciò è stato svolto dal giudice d’appello un accertamento in fatto, né vengono proposti altri profili di vizio della decisione.

In ordine poi al difetto di motivazione dell’avviso, non risulta che la censura colga il segno, poiché mentre nella stessa si legge che il giudice d’appello avrebbe escluso tale vizio dell’atto amministrativo sulla base del concetto di “ristretta base”, in realtà nella sentenza si legge che quest’ultimo viene richiamato in ordine alla presunzione di distribuzione degli utili.

2. Col secondo motivo si deduce omessa pronuncia sulla domanda subordinata e violazione ed errata applicazione dell’art. 47 TUIR. 2.1. Oltre anche qui all’affastellamento di questioni distinte e anche contraddittorie fra loro (omissione di pronuncia e contemporaneamente asserita violazione di legge nella pronuncia), il motivo si appunta sulla decisione relativa alla mancata applicazione della tassazione del 49,72 % sugli utili distribuiti, evidentemente oggetto della domanda subordinata, che quindi viene espressamente esaminata dai giudici d’appello.

La decisione sul punto (per nulla omessa) è fondata su due rationes decidendi, una di merito – laddove la CTR ha ritenuto l’inapplicabilità della limitazione della tassazione contenuta nella disposizione in esame, nel testo ratione temporis applicabile – l’altra in rito laddove il giudice di merito osserva che tale domanda non venne “compiutamente proposta in primo grado”, e dunque “probabilmente” tardiva ed inammissibile. La CTR non ha assunto tale seconda ratio come estranea alla decisione, nonostante l’utilizzo improprio dell’avverbio “probabilmente”, in quanto da un lato conferma nel dispositivo la decisione impugnata, e dall’altro parte dall’asserzione circa la non compiuta proposizione della domanda in primo grado.

3. Da tutto quanto precede emerge il rigetto del ricorso, ma nulla dev’essere disposto in ordine alle spese atteso che l’Agenzia delle entrate non hasvolto attività difensiva . Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare