Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days, extinguishing the case and triggering cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Gruppo D'Egidio Srl, had not responded to the court's proposal for case definition, while the tax agency maintained its position. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings, followed by mutual compensation of costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10758/2021 R.G. proposto da: GRUPPO D'EGIDIO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA V.MUGGIA 21, presso lo studio dell’avvocato RENDINA SIMONA (RNDSMN67M59H501H) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARBONI ANDREA (CRBNDR73S24H501S) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n.3178/2020 depositata il 26/10/2020 Numero registro generale 10758/2021 Numero sezionale 1768/2025 Numero di raccolta generale 16750/2025 Data pubblicazione 23/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 22/06/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 10758/2021 Numero sezionale 1768/2025 Numero di raccolta generale 16750/2025 Data pubblicazione 23/06/2025