Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a private individual, challenged a commercial registry decision but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11259/2023 R.G. proposto da: FEBI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA (FNTGLC76T06H501U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLLAIOLO 5 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CIARDI GIUSEPPE (CRDGPP66B11H501R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GARGIULO ANTONIO (GRGNTN71A12H501C) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
ROMA n.5817/2022 depositata il 13/12/2022 Numero registro generale 11259/2023 Numero sezionale 1765/2025 Numero di raccolta generale 16739/2025 Data pubblicazione 23/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/06/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 11259/2023 Numero sezionale 1765/2025 Numero di raccolta generale 16739/2025 Data pubblicazione 23/06/2025