Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16729/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on apparent lack of reasoning regarding residence determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16729/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax authority decision denying residence in the UK. The taxpayer argued the lower court failed to logically connect evidence to its conclusion, but the court found the reasoning clear and based on the taxpayer's failure to register in the Italian civil registry. Consequently, the appeal was dismissed with an order for the taxpayer to pay litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is logically reconstructible, and a new unified contribution is required if the grounds for rejection differ from those in the accelerated settlement proposal.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent lack of reasoning tax residence determination Italian civil registry appeal admissibility unified contribution payment residente straniero allontanamento in diritto degli stranieri indennità di dislocazione e di espatrio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso dev’essere dunque respinto con aggravio di spese, ma senza l’applicazione del disposto di cui all’art. 380-bis, cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Luciano MUTTI, con avv. Fabiola De Stefano; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato ; - controricorrente – avverso la sentenza della CTR del Piemonte, n. 650/22 depositata il 30 maggio 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente avviso di accertamento per infedele dichiarazione e omessa compilazione del quadro RW, sull’assunto del suo permanere come residente in Italia.

Il contribuente impugnava il provvedimento sostenendo di essere stato residente nel Regno Unito con riferimento all’anno d’imposta in questione (2015), come risultava da certificazione prodotta. La CTP respingeva l’impugnativa dell’atto, ritenendo che anzitutto il contribuente non si era cancellato dall’anagrafe e iscritto all’AIRE, e Motivazione apparente comunque il certificato prodotto non dimostrava la residenza nel Regno Unito, ma solo la sua presenza in quello Stato. La CTR confermava la sentenza di primo grado. Pertanto, il contribuente propone ricorso in cassazione fondato su un motivo, mentre l’Agenzia ha depositato controricorso.

Comunicata proposta di definizione accelerata, la parte ricorrente formulava istanza di decisione. Da ultimo lo stesso ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1.Va premesso che il ricorso appare tempestivo atteso che il termine di sospensione feriale ha durata di giorni trentuno. 2.Con l’unico motivo si deduce motivazione apparente. 2.1. Si ha motivazione apparente allorché non sia possibile ricostruire l’iter logico sulla base del quale il giudice è giunto alla propria decisione. Orbene nella specie tale vizio non può essere affermato in quanto invece dalla motivazione l’iter logico appare chiaramente evincibile, dal momento che la CTR ha escluso che il certificato prodotto fosse idoneo a dimostrare la residenza nel Regno Unito, e – pur alla luce di un nuovo certificato – ha concluso in fatto nel senso dell’effettività della residenza in Italia, alla luce della mantenuta iscrizione all’anagrafe, nonché della carica di presidente di due onlus site in territorio italiano, escludendo altresì valore probatorio all’affermata falsità della firma della dichiarazione dei redditi.

Con ciò il giudice d’appello, affermando che anche in presenza di un certificato residua in capo all’autorità nazionale l’accertamento dell’effettività della residenza, ha altresì giustificato il percorso conseguente alla verifica del nuovo certificato nel novembre 2021, che dunque – diversamente da quanto affermato dal ricorrente – risulta essere stato verificato. Le ulteriori osservazioni, che portano il motivo a trascolorare via via verso un’asserita violazione di legge (costituzionale) e in particolare di rispetto della gerarchia delle fonti, trascurano il fatto che la CTR ha operato una valutazione in fatto proprio per stabilire quale sia la residenza effettiva e prevalente fra le risultanze formali derivanti dalle certificazioni dei due paesi.

2. Il ricorso dev’essere dunque respinto con aggravio di spese, ma senza l’applicazione del disposto di cui all’art. 380-bis, cod. proc. civ., in quanto la motivazione del rigetto è differente rispetto a quella che ha fondato la proposta di definizione accelerata, fondata infatti sulla tardività del ricorso. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.200,00, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, un ulteriore importo a titol