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Ordinanza — n. 16715/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by cumulating pandemic and holiday term suspensions, overturning lower court's tardiness ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16715/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax appeal, quashing the lower court's declaration of tardiness. The appellant argued that the appeal, notified in October 2020, was timely because the long appeal period should have been extended by both the pandemic emergency suspension and the subsequent holiday suspension. The court held that these two suspensions are cumulative and non-overlapping, meaning the appeal deadline was not met until after the holiday period ended, rendering the lower court's rejection erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020; Art. 1, l. n. 742/1969; The suspension of appeal terms due to the pandemic emergency must be cumulatively added to the holiday suspension, as they are chronologically distinct and non-overlapping, ensuring the full duration of the extended appeal period is respected.

Parole chiave

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tax appeal tardiness pandemic term suspension holiday term suspension cumulative suspensions long appeal period Cassation quashing procedural deadline sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 2, del d.l.
Art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020, convertito nella legge n. 40 del 2020
27 del 2020, dell’art. 36, comma 1, del d.l.
Art. 1 della legge n. 742 del 1969
40 del 2020 e dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969, in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
742 del 1969, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», assumendo esser errata la declaratoria di tardività del gravame, avendo la C.T.R.
Art. 327 c.p.c.
Conseguentemente, alla sua impugnazione si applica il termine “lungo” semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo mod.
art. 327 c.p
Conseguentemente, alla sua impugnazione si applica il termine “lungo” semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6541/2025
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 6541/2025), a fronte dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione pandemica del Covid19, il Legislatore è intervenuto con l’articolo 83, comma 2, del d.l.
Cass. n. 30397 del 27/10/2021
Si deve aggiungere, in diritto, che Cass. n. 30397 del 27/10/2021 e Cass.
Cass. Sez. 5, sent. n. 2095 del 24/01/2023
Cass. n. 37532 del 2021
(Nello stesso senso anche Cass. n. 37532 del 2021, non massimata, nella cui motivazione si legge che “…nel caso della sospensione dei termini c.d.
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Testo completo

resentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall’avv. Marco Annecchino del foro di Roma –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, -resistente– avverso la sentenza n. 2489/2022 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata in data 3.8.2022, non notificata; udita la relazione svolta all’udienza camerale del 15.4.2025 dal consigliere Maria Clara SALI; FATTI DI CAUSA 1.La LEGA NAVALE ITALIANA - DELEGAZIONE DI CORIGLIANO CALABRO impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza della C.T.P. di Cosenza n. 440/2020, depositata in data 27.1.2020, ritenendolo tardivo, sulla base di un unico motivo.

OGGETTO: appello tributario – termine lungo – cumulo sospensione emergenza COVID e sospensione feriale. L’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza. È stata fissata l’udienza camerale del 15.4.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020, dell’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 40 del 2020 e dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», assumendo esser errata la declaratoria di tardività del gravame, avendo la C.T.R. erroneamente ritenuto di escludere la cumulabilità della sospensione disposta dalla normativa emergenziale sopra richiamata con la sospensione disposta dall’art. 1 della legge n. 742/1969 ( c.d. sospensione “feriale” dal primo al trentuno agosto 2021).

L’appello, notificato in data 28.10.2020 doveva pertanto ritenersi tempestivo. 2.Il motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 6541/2025), a fronte dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione pandemica del Covid19, il Legislatore è intervenuto con l’articolo 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge, disponendo una sospensione dei termini processuali per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020; tale termine è stato poi prorogato sino all’11 maggio 2020 dal successivo d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d.

Cura Italia), anch’esso convertito in legge, portando la sospensione ad una durata complessiva di 64 giorni. 2.1.Nel caso di specie, la sentenza appellata era stata depositata dalla CTP di Cosenza in data 27.1.2020 ed è pacifico che non sia stata notificata. Conseguentemente, alla sua impugnazione si applica il termine “lungo” semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo mod. dalla riforma di cui alla l. n. 69/2009). Tale termine decorreva dalla data di deposito della sentenza di primo grado (27.1.2020), rimanendo poi sospeso per 64 gg., così da ricominciare a decorrere dal 12 maggio 2020 e, quindi, intercettando il periodo feriale, doveva altresì computarsi in aggiunta detto periodo di ulteriori 31 giorni.

La sentenza impugnata ha invece, commettendo un grave errore processuale, affermato la non cumulabilità del periodo di sospensione per l’emergenza Covid con quella feriale, il che evidentemente non può in alcun modo predicarsi, posto che i due periodi non sono neppure in parte sovrapponibili. Ne deriva che, mentre il termine per impugnare sarebbe andato ex lege a scadere il 30.10.2020, la Corte di giustizia di secondo grado ha reputato erroneamente tardivo l’appello, che era stato notificato il 28.10.2020 e dunque tempestivamente. 2.2. Si deve aggiungere, in diritto, che Cass. n. 30397 del 27/10/2021 e Cass.

Sez. 5, sent. n. 2095 del 24/01/2023 hanno affermato, ex multis, che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, la sospensione, prevista dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020), per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si cumula alla sospensione ex l. n. 742 del 1969, perché altrimenti, in caso di termine finale ricadente nel periodo di sospensione feriale, sarebbero frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria poste a fondamento della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate all'impugnazione. (Nello stesso senso anche Cass. n. 37532 del 2021, non massimata, nella cui motivazione si legge che “…nel caso della sospensione dei termini c.d.

Covid, questa è cessata precedentemente all'inizio del periodo feriale. Ciò vuol dire, con riferimento al caso in esame, che il termine lungo di impugnazione era in corso quando è poi sopraggiunto il periodo feriale, beneficiando pertanto dell'ordinaria sospensione dei termini per l'intero periodo”). 3.Questo Collegio intende dare continuità a tale principio, affermando, conclusivamente, che ai fini del rispetto del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., al periodo semestrale ivi previsto (nel testo ratione temporisapplicabile) devono aggiungersi i 64 giorni di sospensione straordinaria dei termini collegata all’emergenza Covid, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, nonché – ove il termine così prolungato ricomprenda il periodo di sospensione feriale – l’ulteriore termine di 31 giorni, in quanto sospensione che, né funzionalmente né cronologicamente, risulta sovrapponibile alla prima. 4.La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria affinché, in diversa composizione, attenendosi al principio di diritto affermato, proceda all’esame del merito del gravame che, a causa della erronea pronuncia in rito, non aveva affrontato, nonché alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15.4.2025. Il Presidente (Lucio Napolitano)