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Ordinanza — n. 16709/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax notice for late notification nullity not cured by private courier delivery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16709/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the tax assessment notice because the notification via private courier was legally null and not cured by the taxpayer's subsequent lawsuit. The court held that the nullity remained uncured since the administrative appeal was filed over 60 days after the defective notification. Consequently, the statute of limitations for the tax authority had expired, rendering the notice invalid.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 160 c.p.c.; Art. 43 D.P.R. 600/73: When notification of an impository act is null due to improper service, the principle of subjective severance of effects applies only if the notification procedure was validly perfected; if nullity persists beyond the statutory cure period, the act is deemed unnotified and the limitation period expires.

Parole chiave

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notification nullity tax limitation period private courier service cure of defects subjective severance statute of limitations impository act finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
“relativi”da parte del messo notificatore e x art. 140 c.p.c., era stato spedito tramite un corriere privato nel regime normativo tra l’entrata in vigore della direttiva n.
Art. 160 c.p.c.
124 del 2017, e dunque da un soggetto che non aveva il potere di attestare, con efficacia fidefacente, la data (7/1/2013) di effettuazione dell a notific a (art. 160 c.p.c.).
Art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/73
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, d.P.R.
Direttiva n. 2008/6/CE
140 c.p.c., era stato spedito tramite un corriere privato nel regime normativo tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e l’entrata in vigore della legge n.
Legge n. 124 del 2017
2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e l’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017.
art. 140 c.p
“relativi”da parte del messo notificatore e x art. 140 c.p.c., era stato spedito tramite un corriere privato nel regime normativo tra l’entrata in vigore della direttiva n.
art. 63 d.lgs. n. 546/92
383 e 384 c.p.c.e art. 63 d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art.
art. 160 c.p
124 del 2017, e dunque da un soggetto che non aveva il potere di attestare, con efficacia fidefacente, la data (7/1/2013) di effettuazione dell a notific a (art. 160 c.p.c.).

Giurisprudenza citata

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SS.UU. n. 40453/2021
Orbene, a tal proposito si deve affermare che questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato (SS.UU. n. 40453/2021) che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione vale anche per gli atti impositivi.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1765 / 20 2 4 R.G. propost o da : Ferri Monica (C.F. FRRMNC58B43A944I), rappresentata e difesa anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati Gaetano Ragucci e Paola Santandrea, con i rispettivi domicili digitali indicati in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 1765/2024a.c.5/2/2025 Cons. est. Angelo Napolitano –controricorrente – Avverso la sentenza della C ORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO EMILIA - ROMAGNA , n. 740 / 1/ 20 2 3 , depositat a in data5/7/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 5 febbraio 2025; Fatti di causa Per quel che in questa sede ancora interessa, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13170/22, annullò con rinvio la sentenza della C.T.R. dell’Emilia-Romagna che, su appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva ravvisato l’inesistenza della notificazione dell’atto impositivo a Monica Ferri (“la contribuente”)in quanto l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale, adempimento terminale del procedimento di notificazione con il rito degli irreperibili cd.

“relativi”da parte del messo notificatore e x art. 140 c.p.c., era stato spedito tramite un corriere privato nel regime normativo tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e l’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017. In particolare, nel cassare la sentenza della C.T.R., la Suprema Corte aveva stabilito che la notificazione così eseguita non poteva dirsi inesistente, ma solo nulla, sicché il vizio poteva ritenersi sanato, sebbene con effetti ex nunc, qualora il ricorso avverso l’avviso di accertamento fosse stato proposto entro il termine di decadenza dalla potestà impositiva dell’amministrazione.

Riassunto il giudizio di rinvio ad opera della contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in accoglimento dell’appello dell’amministrazione, rigettò il ricorso di prime cure della contribuente, ritenendo valida e tempestiva la r.g. n. 1765/2024a.c.5/2/2025 Cons. est. Angelo Napolitano notificazione dal messo notificatore eseguita mediante la spedizione della raccomandata informativa dell’avviso di deposito con avviso di ricevimento tramite un corriere privato ed infondate le contestazioni spiegate dalla contribuente nel merito della pretesa impositiva.

Avverso la sentenza resa in sede di giudizio di rinvio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. La contribuente ha depositato memoria difensiva in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c.e art. 63 d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.", la contribuente deduce che nell’ordinanza rescindente n. 13170/2022 questa Corte dichiarò nulla la notifica dell’avviso di accertamento, rinviando la causa al giudice di secondo gradoaffinché verificasse se la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio ne avesse sanato il vizio per raggiungimento dello scopo.

Il giudice del rinvio, dunque, avrebbe dovutoeffettuare la verifica che gli aveva demandato la Suprema Corte, che aveva anche chiarito, nel suo arresto, che l’eventuale sanatoria non poteva che avere effetti ex nunc, sicché il termine di decadenza dalla potestà impositiva dell’amministrazione sarebbe stato rispettato solo se il giudice del rinvio avesse accertato che la proposizione del ricorso di prime cure della contribuente era avvenuta prima del decorso di detto termine. Il giudice del rinvio, invece, avrebbe del tuttoobliterato quanto statuito da questa Corte, avendo seguito un suo autonomo percorso argomentativo per concludere con l’accoglimento dell’appello a suo r.g. n. 1765/2024a.c.5/2/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano tempo proposto dall’Ufficio e la conferma dell’avviso di accertamento impugnato dalla contribuente.

2. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, d.P.R. n. 600/73 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che “l’oggetto della controversia attiene alla notifica dell’avviso di accertamento e non riguarda, come affermato dalla ricorrente, la notifica del ricorso introduttivo; in particolare, se questa sia avvenuta prima del decorso del termine di decadenza, con conseguente effetto sanante rispetto alla notifica nulla, oppure successivamente con conseguente nullità dell’accertamento per intervenuta decadenza”.

A contrario, l’accertamento demandato al giudice del rinvio era proprio quello relativo al tempo in cui il ricorso di primo grado era stato proposto, perché se la sanatoria della nullità della notifica dell’avviso di accertamento si fosse verificata, con effetto ex nunc, dopo la scadenza del termine di decadenza dalla potestà impositiva, quel ricorso avrebbe dovuto essere accolto con l’annullamento della ripresa fiscale. Nel caso di specie, la sanatoria si sarebbe verificata nell’anno 2013, dopo il decorso del termine di decadenza dalla potestà impositiva.

3. Il primo e il quarto motivo, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. 3.1. Innanzitutto, deve chiarirsi che il giudizio di rinvio è un giudizio “chiuso” a nuove deduzioni e a nuove richieste istruttorie, che non siano quelle che si pongano in un rapporto di necessaria consequenzialità rispetto alle statuizioni della pronuncia rescindente. Nel caso di specie, applicando la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo di un servizio di posta privata nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della direttiva r.g. n. 1765/2024a.c.5/2/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e l’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, questa S.C., con l’ordinanza n. 13170/22, aveva statuito che la notifica dell’avviso di accertamento non era da ritenersi inesistente, bensì nulla, e che, sulla base di tale premessa, il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificareil momento in cui, tramite la proposizione del ricorso giurisdizionale,tale nullità si fosse sanata, con effetto ex nunc, per raggiungimento dello scopo. Il giudice del rinvio ha totalmente disatteso il dictum di questa Corte regolatrice, mentre avrebbe dovuto prendere atto dell’arresto e verificare se la sanatoria della nullità della notificazione dell’atto impositivo si fosse verificata.

Orbene, a tal proposito si deve affermare che questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato (SS.UU. n. 40453/2021) che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione vale anche per gli atti impositivi. Tuttavia,l’applicazione pratica di tale principio presuppone pur sempre che il procedimento notificatoriosi sia validamente perfezionato. Nel caso di specie, la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., come risulta dalla documentazione in atti, era stata spedita , in data 2/1/2013,a mezzo di corriere privato nel periodo tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e l’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, e dunque da un soggetto che non aveva il potere di attestare, con efficacia fidefacente, la data (7/1/2013) di effettuazione dell a notific a (art. 160 c.p.c.).

Ne deriva che , essendo stato il ricorso proposto solo nel maggio del 2013(ben oltre i sessanta giorni dal perfezionamento del procedimento notificatoriorelativo all’atto impositivo), non si è sanata la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, sicché quest’ultimo non può r.g. n. 1765/2024a.c.5/2/2025 Cons. est. Angelo Napolitano dirsi essere stato notificato entro il termine di decadenza dalla potestà accertatrice dell’amministrazione. Tuttavia, alla cassazione della sentenza impugnata non è necessario che segua un ulteriore rinvio al giudice del merito, in quanto risulta agli atti che la proposizione del ricorso in primo grado è avvenuta nell’anno 2013, dunque oltre il quarto anno previsto dall’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600/73, e dunque a termine di decadenza già spirato.

4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che denunciano vizi relativi alle norme sulla notifica degli atti impositivi, sono assorbiti dall’accoglimento del primo e del quartomotivo.

5. La sentenza è cassata e la causa è decisa nel merito, con l’annullamento dell’atto impositivo impugnato in prime cure.

6. Atteso l’andamento complessivo del giudizio di merito, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito e del primo giudizio di cassazione. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, annulla l’avviso di accertamento impugnato in primo grado. Compensa le spese dei giudizi di merito e quelle del primo giudizio per cassazione. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Monica Ferri, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro settemilaseicento per com