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Ordinanza — n. 16698/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal as inadmissible due to double conformity of lower court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16698/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Samar S.R.L. against a tax assessment inadmissible. The court found that the lower tribunals had issued a double conformity judgment, which legally restricted the grounds for appeal to specific procedural errors under Article 360 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court rejected the arguments regarding omitted facts and burden of proof, upholding the lower courts' decision on the deductibility of sponsorship expenses.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.; In cases of double conformity of lower court judgments, the cassation appeal is inadmissible if it relies on grounds other than those listed in Articles 1, 2, 3, and 4 of Article 360, paragraph 1, of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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double conformity cassation inadmissibility tax appeal grounds Code of Civil Procedure sponsorship expenses deducibilità delle spese contratto di sponsoring sussidio per le spese d'esercizio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, c.p.c.
”doppia conforme“), il ricorso per cassazione poteva essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art.
Art. 2729 c.c.
c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c..
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art.
art. 2729 c.c
c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34464/2021
Cass. n. 34464/2021, Cass.
Cass. n. 25021/2018
34464/2021, Cass. n. 25021/2018, Cass.n.
Cass. n. 21450/2014
Cass. n. 96/2025
Cass. n. 29217/2024
96/2025, Cass. n. 29217/2024, Cass.
Cass. n. 4612/2023
29217/2024, Cass. n. 4612/2023).
Cass. n. 36097/2021
Cass. n. 36097/2021, Cass.
Cass. n. 22825/2020
36097/2021, Cass. n. 22825/2020, Cass.n.
Cass. n. 18904/2018
Sez. Un. n. 22086/2017
Sez. Un. n. 22086/2017, nonché Cass.
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 11457/2016 R.G. proposto da SAMAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale Angelico n. 35 presso lo studio dell’avv. Giovanni Nicola D’Amati, rappresentata e difesa dall’avv. Enzo Vichi -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, SEZIONE STACCATA DI LIVORNO, n. 1912/14/15 depositata il 2 novembre 2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 aprile 2025 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale di Livorno dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Samar s.r.l. un avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi dalla stessa presentata per l’anno 2006, disconoscendo la deducibilità ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) e la detraibilità ai fini dell’IVA delle spese di sponsorizzazione asseritamente sostenute dalla prefata società nel periodo in verifica, ritenute dall’Ufficio prive di inerenza all’attività d’impresa e incongrue, e operando le conseguenti riprese fiscali.

La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, che respingeva il suo ricorso. La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, la quale, con sentenza n. 1912/14/15 del 2 novembre 2015, rigettava l’appello della parte privata soccombente. Avverso tale sentenza la Samar s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c., è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, costituito dal documentato rapporto contrattuale di pubblicità tra la Samar Srl e la Media Stars Srl , dal quale era chiaramente evincibile l’interesse della prima alla pubblicizzazione del proprio marchio e prodotto in manifestazioni automobilistiche sportive . 1.1 La mancata considerazione di tale circostanza avrebbe determinato la qualificazione delle spese sostenute dalla Samar Srl come di rappresentanza, anziché di pubblicità , inducendo la CTR a una decisione diversa da quella che altrimenti sarebbe stata adottata. 1.2 La doglianza è inammissibile, in quanto, a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito (cd.

”doppia conforme“), il ricorso per cassazione poteva essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter del medesimo codice; né l’impugnante ha assolto l’onere di dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (cfr. Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass.n. 26774/2016).

2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., è lamentata la falsa applicazione dell’art. 108 del TUIR. 2.1 Viene rimproverato alla CTR di aver erroneamente ritenuto che i costi disconosciuti dall’Ufficio fossero da qualificare come spese di rappresentanza, anziché come spese di pubblicità, senza nemmeno indicare gli elementi probatori posti a base del convincimento espresso. 2.2 Il motivo è inammissibile. 2.3 Muovendo dalla premessa che con l’impugnato avviso di accertamento erano state disconosciute dall’Ufficio le spese di sponsorizzazione sostenute dalla Samar s.r.l. nell’anno 2006, documentate dalle fatture emesse nei suoi confronti dalla Media Stars s.r.l., la CTR ha osservato che: - non avendo la contribuente dato prova di una diretta aspettativa di ritorno commerciale riconducibile all’attività sponsorizzata, le spese in questione dovevano essere qualificate come di rappresentanza; - ai fini della loro deducibilità ex art. 108, comma 2, del TUIR, andava verificato se le stesse fossero da considerare inerenti e congrue; - la spesa di 11.000 euro appariva «non congrua ... a fronte di un reddito d’impresa... di circa 45.000,00 €», tanto più perchè essa si riferiva «all’esibizione di un’autovettura per un solo giorno, seppur nell’àmbito del programma del rinomato Motor Show di Bologna»; - «l’impegno economico della SAMAR s.r.l. risulta(va), altresì, sproporzionato se si considera(va) che un’impresa che operava a livello esclusivamente locale non poteva trovare alcun ritorno di immagine in un messaggio rivolto nei confronti di soggetti che, provenendo da varie parti d’Italia, non conoscevano né la società né la sua attività d’impresa». 2.4 Il percorso argomentativo sviluppato dal collegio di secondo grado si conforma al consolidato orientamento di questa Corte, ivi espressamente richiamato, secondo cui: - in tema di imposte sui redditi d’impresa, il criterio discretivo fra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi, anche strategici, perseguiti mediante le stesse, i quali, nella prima ipotesi, coincidono con la crescita d’immagine e il maggior prestigio, nonché con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società, mentre nella seconda consistono in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale (cfr.

Cass. n. 17028/2021, Cass. n. 32436/2018, Cass. n. 14252/2014); - le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale (cfr. Cass. n. 8590/2021, Cass. n. 14473/2018, Cass. n. 28690/2017). 2.5 Ora, lungi dall’individuare eventuali affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che in tesi si pongano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, la ricorrente si limita a contestare la correttezza dell’operata riconduzione delle spese in parola fra quelle di rappresentanza, anziché di pubblicità, e, al fine di dimostrare la fondatezza del proprio assunto, tenta di sollecitare la Corte a un riesame della valutazione delle emergenze processuali compiuta dai giudici di merito. 2.6 Una censura così formulata non può, tuttavia, trovare ingresso, come da costante giurisprudenza di legittimità (cfr.

Cass. n. 20870/2024, Cass. n. 17570/2020, Cass. Sez. Un. n. 22086/2017, nonché Cass. n. 23747/2024, Cass. n. 7730/2022, Cass. n. 5727/2019). 2.7 Essa, oltretutto, non considera che anche le spese di pubblicità, non diversamente da quelle di rappresentanza, sono deducibili soltanto ove ricorrano i requisiti dell’inerenza, della congruità e dell’effettività, i quali, ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR, configurano condizioni indispensabili per il riconoscimento fiscale di tutti i costi (cfr. Cass. n. 34464/2021, Cass. n. 25021/2018, Cass.n. 21450/2014). 2.8 Un’eccezione al regime generale previsto dalla disposizione innanzi citata era costituita dall’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, abrogato dall’art. 52, comma 2, lettera a), del D.

Lgs. n. 36 del 2021, che in tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società e associazioni sportive dilettantistiche fissava una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità dei relativi costi (cfr. Cass. n. 96/2025, Cass. n. 29217/2024, Cass. n. 4612/2023). 2.9 Non è questo, però, il caso di specie, per quanto accertato in fatto dalla Commissione regionale.

3. Con il terzo mezzo, pure introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.. 3.1 Si sostiene che l’impugnata decisione poggerebbe su elementi privi di qualsiasi rilevanza, anche solo indiziaria. 3.2 Il motivo è inammissibile perché privo di pertinenza con le ragioni della decisione impugnata. 3.3 La CTR ha rammentato che, «in mancanza di elementi certi e precisi da parte del Contribuente, non sono deducibili dal reddito d’impresa i costi ritenuti dall’Ufficio non inerenti». 3.4 Tale enunciazione di principio si pone in linea con il costante insegnamento di questo Supremo Collegio secondo cui, in caso di contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, spetta al contribuente dimostrare l’inerenza e la congruità dei costi portati in deduzione (cfr.

Cass. n. 36097/2021, Cass. n. 22825/2020, Cass.n. 18904/2018). 3.5 In applicazione della surriferita «regula iuris», i giudici «a quibus», all’esito di un apprezzamento di merito incensurabile in questa sede, hanno escluso che la Samar s.r.l. avesse assolto l’onere probatorio posto a suo carico, non mancando, peraltro, di evidenziare che una serie di elementi deponevano in senso contrario. 3.6 Rispetto a una motivazione così articolata appare eccentrica la denuncia di violazione dell’art. 2729 c.c., in quanto il ragionamento della Commissione di secondo grado non si fonda sulla prova presuntiva dell’esistenza del maggior reddito contestato dall’Ufficio, bensì sull’omessa dimostrazione, da parte della contribuente, dell’inerenza e della congruità delle spese di sponsorizzazione per cui è causa.

4. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva in questa sede.

6. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1