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Ordinanza — n. 16694/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal claiming lack of notification, upholding regional court's finding of proven receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16694/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Sandro Stefanucci's appeal against a tax lien, dismissing his claim that he was unaware of the underlying debt. The regional court had already established that Stefanucci personally received and signed the tax assessment notice for the sports association he represented. The Court ruled that the lower courts correctly applied the constitutional minimum for reasoning by relying on the documentary evidence of the signed receipt.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6, Cost.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The constitutional requirement for sufficient reasoning is met when the decision explicitly states that the taxpayer was aware of the debt due to personal notification and receipt of the tax assessment notice.

Parole chiave

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tax lien notification personal receipt evidence constitutional minimum reasoning taxpayer awareness Cassation dismissal iscrizione di un'ipoteca legale sovraindebitamento cartella ipotecaria documentale

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6, Cost.
Con l’unico motivo di ricorso, rubricato«nullit̀ della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., degli articoli 36 e 61 del d.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
civ, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il 31 dicembre 2024 l a Consiglier a delegat a della Sezione tributaria ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; il ricorrente ha depositato istanza di decisione ai sensi dell’art.
Art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Lo stesso va inoltre condannat o , ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod.
Art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Lo stesso va inoltre condannat o , ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
546/1992, e dell’art. 132 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il 31 dicembre 2024 l a Consiglier a delegat a della Sezione tributaria ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; il ricorrente ha depositato istanza di decisione ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. U. n. 8053 e 8054/2014
Cass. sez. U. n. 8053 e 8054/2014) e si basa sull’esame degli atti di causa, tra cui l’estratto di ruolo relativo alla cartella in contestazione – significativo della riconducibilità dei debiti alla posizione del sodalizio – la cui valutazione non può essere sindacata in questa sede.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 12249 / 20 24 , propost o da: STEFANUCCI SANDRO,rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. ALESSANDRO BERTOLINI, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso difensore alessandrobertolini@pec.ordineavvocatigrosseto.com -ricorrente - contro ADER - A GENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del direttore pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliat a in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 - contror i c o rrent e - avversola sentenza n. 1239/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Toscana, depositata il7 dicembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 1 maggio 2025dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. Sandro Stefanucci impugnò innanzi alla C.T.P. di Grosseto l’iscrizione di ipoteca di cui alla nota n. 7110/807 del 27 giugno 2012, notificatagli il 10 luglio 2012 , assumendo di non aver avuto conoscenza degli atti presupposti. L’atto impugnato si fondava infatti sul mancato pagamento di una cartella recante una pretesa tributaria pari a € 1.841.538,33 , notificata al contribuente nella sua qualità di legale rappresentante della ASD Polisportiva Roselle (poi fusa con la ASD Batirose Grosseto Nord), a sua volta conseguente a due avvisi di accertamento emessi a carico del predetto sodalizio per Irap, Ires e Iva degli anni 2006 e 2007. I giudici adìti respinsero il ricorso.

2. Il successivo appello erariale seguì identica sorte, in quanto la C.T.R. della Toscana ritenne provato il fatto che il contribuente fosse a conoscenza del carico a suo nome. La sentenza della C.T.R. fu cassata da questa Corte, adìta con ricorso del contribuente, che, con l’ordinanza n. 8293 del 2023, ne ravvisò il difetto di motivazione. Riassunto il giudizio per le cure dello Stefanucci, la Commissione tributaria di secondo grado della Toscana ne disconobbe nuovamente le ragioni. I giudici regionali, in particolare, rilevarono quanto segue:

«Dalla visione degli atti rileva che l’Agenzia delle Entrate ha prodotto copia della relata di notifica della cartella n. 05120110030433392 controfirmata dal Sig. Stefanucci in persona che attesta in maniera inoppugnabile il ricevimento della stessa. Anche la cartella n. 0512011003043392 000 intestata all’obbligata principale Polisportiva Roselle, notificata lo stesso giorno al sig. Stefanucci in qualità di Presidente dell’Associazione risulta correttamente notificata al sig. Stefanucci personalmente. Pertanto non appare veritiero quanto dedotto dalla Parte in ordine all’assenza di atti direttamente emessi a suo carico.

Come documentalmente provato, lo stesso è stato destinatario della cartella n. 05120110030433392 001 ritualmente notificata il 2/9/2011, non opposta e quindi divenuta definitiva, con conseguente irretrattabilità del credito in essa richiamato».

3. Detta sentenza è stata impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. ADER ha resistito con controricorso. Il 31 dicembre 2024 l a Consiglier a delegat a della Sezione tributaria ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; il ricorrente ha depositato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ.; è stata così fissata udienza camerale per la discussione, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato«nullit̀ della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., degli articoli 36 e 61 del d. Lgs. n. 546/1992, e dell’art. 132 cod. proc. civ, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.», il ricorrente assume che i giudici del rinvio non avrebbero spiegato le ragioni per le quali hannoritenuto che la cartella esattoriale sottesa all’ipoteca opposta fosse riferita alle imposte accertate a carico della Polisportiva Roselle, emessa a carico dello Stefanucci nella qualità di responsabile in solido con la stessa.

2. La censura è infondata. Come rilevato nella proposta di definizione anticipata del giudizio, la sentenza della Corte regionaleha accertato l’avvenuta notifica della cartella intestata all’obbligata principale, dando atto che la stessa era stata notificata al contribuente nella sua qualità. La motivazione della decisione appare conforme al “minimo costituzionale” indicato dalla giurisprudenza di questa Corte per la valutazione di sufficienza richiesta dall’art. 111, comma sesto, Cost. (cfr. Cass. sez. U. n. 8053 e 8054/2014) e si basa sull’esame degli atti di causa, tra cui l’estratto di ruolo relativo alla cartella in contestazione – significativo della riconducibilità dei debiti alla posizione del sodalizio – la cui valutazione non può essere sindacata in questa sede.

3. Il ricorso va dunque respinto. Ilricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Lo stesso va inoltre condannat o , ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380-bis cod. proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 10.600,00 oltre spese prenotate a debito, oltre ad € 5.300,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., e ad € 2.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovu