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Ordinanza Interlocutoria — n. 16658/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to integrate missing parties' contradictory proceedings regarding tax collection appeals.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16658/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court issued an interlocutory order remanding the case to a new hearing to integrate the contradictory proceedings of the Agenzia delle Entrate and the Comune di Roma. The Regional Tax Commission had previously partially upheld the appeal against tax notices, annulling some based on notification defects and others based on prescription or lapse of time. The court decided to remand because the current judgment lacked the necessary contradictory debate with these essential parties from the lower appellate instance.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The Court of Cassation must remand a case to another hearing if the judgment under review fails to include the contradictory debate with all necessary parties from the lower appellate instance.

Parole chiave

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contradictory proceedings tax collection appeals remand to new hearing missing parties integration appellate judgment defects amministrazione fiscale impugnazione di decisioni amministrative conti regionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9248/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PERCONTI MARCELLO -intimato- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n.4337/2021 depositata i l 29/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere RAFFAELLA BROGI.

1. La Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), con la sentenza n. 4337/2021 depositata in data 29/09/2021, ha accolto parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione contro la sentenza n. 6538/2018, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma, aveva parzialmente accolto l’appello proposto dal sig. Marcello Perconti, contro l’intimazione di pagamento relativa a sedici cartelle.

2. Seguendo la numerazione adottata dalla sentenza, la CTR ha rilevato che il giudice di prime cure aveva annullato, per vizi inerenti alle notificazioni, le cartelle n. 1, 14 e 15 e, per il maturare della prescrizione, le cartelle n. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 2.1. Con riferimento alle cartelle 1 e 14 aveva ritenuto corretta l’argomentazione dell’appellante in ordine all’efficacia sanante prodotta dalla ricezione della raccomandata informativa in relazione all’eventuale mancata affissione dell’avviso di notificazione sulla porta del destinatario. 2.2.

La CTR ha tuttavia rilevato che la parte resistente aveva dedotto l’intervenuta decadenza delle cartelle n. 1 (relativa all’impugnazione del 1997 iscritta a ruolo solo nel 2004 a distanza di ben sette anni), 2 (relativa allo smaltimento rifiuti per l’anno 1999 e notificata solo nel 2006), n. 8 (relativa all’IRPEF 2003 e notificata nel 2010) e 14 (relativa all’annualità 2004 e notificata nel 2015. Di conseguenza per tali cartelle la sentenza impugnata doveva essere confermata. 2.3. In relazione al secondo motivo d’appello – con il quale è stat o censurato l’annullamento per intervenuta prescrizione/decadenza delle cartelle n. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 –la CTR ha rilevato che gli atti interruttivi rilevano solo se intervenuti nei termini prescrizionali e che, secondo la giurisprudenza consolidata l’iscrizione a ruolo di un tributo non determina la conversione della prescrizione in dieci anni a prescindere dalla natura del tributo.

Ha rilevato che l’accertamento o l’iscrizione a ruolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine previsto da ciascuna legge di imposta e gli atti interruttivi (contestati genericamente dal contribuente) hanno impedito il maturare della prescrizione. Ha, quindi, concluso che, in senso contrario a quanto disposto dal giudice di primo grado, devono essere confermate le cartelle n. 3, 5, 6, 7 e 9.

3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.

4. Il contribuente non si è costituito.

5. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria scritta. Considerato che:

1. In via preliminare, occorre integrare il contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Roma, parti del giudizio di appello, concluso con la pronuncia della sentenza impugnata. P.Q.M Rinvia la causa ad altro ruolo; fissa alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione all’Agenzia delle E