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Ordinanza — n. 16648/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects Supreme Court order for omitted deduction of costs for statutory defender under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16648/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request for material error correction regarding a Supreme Court order that omitted the deduction of costs for a statutory defender. The lower court had rejected the taxpayer's appeal and awarded costs to the tax agency but failed to address the specific request to deduct these costs for the appointed defender. The Court ruled that such omissions constitute material errors correctable via a specific procedure rather than through standard appeals, thereby upholding the statutory defender's rights under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 93, Art. 287, Art. 288, Art. 391-bis c.p.c.: In the absence of explicit legislative provision, the remedy for an omitted pronouncement on the deduction of costs by a statutory defender is the correction of material error under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code, rather than ordinary appeal mechanisms.

Parole chiave

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statutory defender costs deduction material error correction Civil Procedure Code omitted pronouncement taxpayer appeal Cassation procedure rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 93 c.p.c.
Il contribuente controricorrente ha depositato, in data 12 marzo 2024, memoria contenente l’espressa richiesta della distrazione delle spese ripetibili del controricorrente vittorioso in favore del suo difensore antistatario e distrattario ex art. 93 c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
in relazione all’art. 391 bis, comma 1, secondo periodo, cod.
art. 93 c.p
Il contribuente controricorrente ha depositato, in data 12 marzo 2024, memoria contenente l’espressa richiesta della distrazione delle spese ripetibili del controricorrente vittorioso in favore del suo difensore antistatario e distrattario ex art. 93 c.p.c.
art. 391-bis c.p
in relazione all’art. 391 bis, comma 1, secondo periodo, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5082 del 2024
391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione” (Cass. n. 5082 del 2024; v.
Cass. n. 12437 del 2017
anche Cass. n. 12437 del 2017).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18047/2024 R.G. proposto da GLENDI CESARE, rappresentato e difeso in proprio quale difensore distrattario e antistatario di Capurro Remo, c.f. CPRRME54C31A506Q, controricorrente nel procedimento RGR n. 28818/2016, con domicilio digitale pec cesarefederico.glendi@ordineavvgenova.it, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 20758/2024depositata il 25/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI.

FATTI DI CAUSA Con ricorso 5/12/2016 l’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 646/03/2016 emessa dalla CTR della Liguria, che aveva accolto l’appello proposto da Capurro Remo e annullato l’atto impugnato per difetto di prova della sua notificazione. Il contribuente controricorrente ha depositato, in data 12 marzo 2024, memoria contenente l’espressa richiesta della distrazione delle spese ripetibili del controricorrente vittorioso in favore del suo difensore antistatario e distrattario ex art. 93 c.p.c.

Con ordinanza depositata il 25 luglio 2024, recante il n. 20758, la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato l’Agenzia al pagamento in favore del contribuente controricorrente delle spese di giudizio, liquidandole in euro 5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi agli accessori di legge. Nulla ha disposto in merito alla distrazione delle spese in favore dell’Avv. Cesare Glendi difensore del contribuente L’avv. Cesare Glendi propone ricorso per cassazione per correzione di errore materiale affidato ad unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 93, 287, 391 bis, comma 1, cod. proc. civ. in relazione all’art. 391 bis, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., per aver la S.C. omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore antistatario. A fronte del consolidato orientamento di codesta Suprema Corte, l’ordinanza emessa risulta pertanto affetta da mero errore materiale, suscettibile di rettifica mediante istanza di parte proponibile dal difensore distrattario, senza necessità di essere assoggettato alla disciplina delle impugnazioni.

Viene pertanto invocata la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 20758 del 2024, pubblicata in data 25 luglio 2024, per l’omessa pronuncia in punto distrazione delle spese in favore del difensore della contribuente. L’istanza di correzione è meritevole d’essere accolta. Invero, va fatta piana applicazione del principio nomofilattico in base al quale: “In caso di omessa pronuncia sull'istanza didistrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta didistrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento dicorrezione dell'errore materiale di cui agli artt.287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione” (Cass. n. 5082 del 2024; v. anche Cass. n. 12437 del 2017).

P.Q.M dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 20758/2024, pubblicata in data 25 luglio 2024, sia corretto aggiungendo, in fine, dopo le parole « e agli accessori di legge », le parole « , da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario». Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull'origi