Cassation court allows tax agency appeal against regional court for insufficient constitutional minimum motivation in tax dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision regarding VAT deductions. The Regional Court failed to provide a reasoned judgment that met the constitutional minimum requirement, contradicting itself on the existence of construction costs and ignoring evidence of the contractor's lack of capacity. Consequently, the Cassation Court annulled the lower court's ruling for lacking substantive motivation and remanded the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 111, comma 6, Cost.: The tax court's decision is void if the motivation is merely apparent, contradictory, or fails to meet the constitutional minimum, requiring a critical verification of the ratio decidendi rather than a mere reiteration of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25554/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro VENETE RIUNITE S.R.L., elettivamente domiciliata presso l’avvocato LUCCHESE TIZIANO (LCCTZN62M02B402R), pec avvtizianolucchese@puntopec.itche la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di Commissione Tributaria Regionale per il VENETOn. 788/2022 depositata i l 16/06/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Nei confronti della società VENETE RIUNITE SRL esercente attività commercio all’ingrosso minerali metalliferi e metalli ferrosi, venivano notificati gli avvisi di accertamento n. T6Z03BA00595/2018 e n. T6Z03BA00609/2018 con cui, tra le altre, veniva recuperata a tassazione IVA indebitamente detratta e indicata su fatture emesse dalla società San Pietro Innovazioni S.r.l. ritenute relative ad operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti.
In particolare, l’Ufficio deduceva l’inesistenza delle operazioni sottese alle fatture emesse sulla base del contratto di appalto stipulato tra la società appaltante Stai Prefabbricati S.r.l. e la società appaltatrice San Pietro Costruzioni S.r.l. Ciò in quanto, il prezzo dedotto in contratto pari ad euro 335.000,00, quale corrispettivo per la realizzazione del capannone industriale, necessario per l’esercizio dell’attività di impresa della società VENETE RIUNITE SRL, risultava nettamente inferiore all’importo pari ad euro 938.000,00 relativo ai lavori per la costruzione dello stesso indicato nelle fatture in esame.
La CTP di Verona, con sentenza n. 152/03/2019, previa riunione, rigettava i ricorsi presentati dal contribuente e confermava la fondatezza delle contestazioni dell’amministrazione finanziaria. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello dinanzi alla C.T.R. del Veneto che, con sentenza n. 788/02/2022 pubblicata il 16/06/2022 riformava parzialmente la sentenza di primo grado accogliendo il primo motivo di appello e, conseguentemente, annullava le riprese a tassazione relative alle fatture emesse dalla società San Pietro Innovazioni Srl, ritenendole prive di adeguata motivazione e pertanto illegittime.
Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a tre motivi. Resiste il contribuente con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si adombra la violazione del combinato disposto degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2 , n. 4 , d .lgs . n. 546/1992, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 , c.p.c., per aver la CGT2 reso una motivazione meramente apparente in ordine all’infondatezza della pretesa erariale. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione del combinato disposto degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36,comma 2, n. 4 , d .lgs . n. 546/1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 , c.p.c., per aver la CGT2 reso una pronuncia con motivazione meramente apparente in ordine all’annullamento del rilievo inerente alla parziale inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 5 , c.p.c., per aver la CGT2 motivato considerando esclusivamente il presunto valore di costruzione del bene, trascurando l’inesistenza soggettiva delle fatture emesse dalla società San Pietro Innovazione S.r.l. I motivi, suscettibili di trattazione unitaria, investono tutti il difetto di motivazione; essi appaiono fondati e vanno accolti. Invero, gli atti impositivi, depositati in ossequio al canone di autosufficienza del ricorso, delineavano un compendio di elementi indiziari al fondo dei recuperi a tassazione, avuto riguardo alle operazioni fatturate dalla San Pietro Innovazioni.
Segnatamente, ancorché la subappaltatrice STAI PREFABBRICATI S.R.L. proponesse alla SAN PIETRO COSTRUZIONI s.r.l. la realizzazione della costruzione al prezzo complessivo di Euro 335.000,00, successivamente la seconda fatturava alla VENETE RIUNITE s.r.l. i lavori eseguiti per l’importo di Euro 938.000,00, senza giustificare la sovrafatturazione. Su tale circostanza s’incardina l’elemento presuntivo alla stregua del quale gli importi fatturati dalla San Pietro Innovazioni s.r.l. riguardassero prestazioni in parte oggettivamente e in parte soggettivamente inesistenti.
Sul piano del contenuto della contestazione, a fronte della posizione della contribuente, secondo la quale ad un costo di realizzo pari a Euro 938.000 si aggiungevano costi relativi alle ulteriori lavorazioni, effettuate da altri soggetti, per un costo totale di Euro 1.632.735, l’Amministrazione contrappone una ricostruzione con la quale adduce che il costo di puro realizzo non era di Euro 938.000,00, ma quello di Euro 335.000,00, sicché il costo totale sarebbe stato di € 1.029.735,00. Benché questa sia – al fondo – la contestazione, la CGT2 sviluppa argomentazioni del tutto contraddittorie sul piano logico, e al limite dell’incomprensibile, obliterando di valorizzare la contestata circostanza della carenza, in capo alla San Pietro, di strutture e manodopera, che permettessero la gestione del cantiere.
Il complesso degli elementi di matrice presuntiva è interamente trascurato. In particolare, la CGT2 tralascia, poi, di considerare la circostanza per la quale la VENETE RIUNITE s.r.l. dichiarava a più riprese che il soggetto con cui si interfacciava per il cantiere fosse tale Torresin Giovanni, legato alla STAI prefabbricati s.r.l. da un contratto di agenzia e qualificatosi in corrispondenza con la VENETE RIUNITE come legale rappresentante della San Pietro Costruzioni s.r.l., sebbene non risultasse da visure camerali aver mai avuto alcun ruolo nella San Pietro Costruzioni s.r.l.
Non consta una vera motivazione, ma un’apodittica reiezione del gravame erariale. La trama motivazionale si pone al di sotto del minimo costituzionale, trascurando di lasciar cogliere la ratio decidendi, né, in effetti, un reale vaglio critico dei motivi. In buona sostanza, difetta in sentenza l’enucleazione dei presupposti sostanziali a sostegno della statuizione adottata. Giova rammentare che il sindacato di legittimità sulla motivazione postula la verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022;
Cass. n. 22598 del 2018). In altri termini, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.
Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. La sentenza va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Venetoin diversa composizione. P.Q.M Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio