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Ordinanza — n. 16585/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by correcting appeal term calculation from days to months under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16585/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Regional Tax Commission's decision declaring the tax authority's appeal inadmissible due to timeliness. The court found the appeal was timely because the six-month appeal period under the Civil Procedure Code must be calculated in months, not days, and expired on April 9, 2019. Consequently, the Court quashed the lower judgment and remanded the case for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4; Art. 155, para. 2; Art. 327 of the Civil Procedure Code: In tax proceedings, the long semi-annual appeal term must be calculated in months rather than days, ensuring appeals filed within the correct timeframe are not deemed untimely.

Parole chiave

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tax appeal timeliness Civil Procedure Code six-month appeal term months versus days calculation Regional Tax Commission Cassation Court ruling remittal for re-examination esecuzione per crediti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code
Art. 155, para. 2 of the Civil Procedure Code
Art. 327 of the Civil Procedure Code
In materia di pro- cesso tributario, il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 cod.
art. 327 cod. proc.civ
In materia di pro- cesso tributario, il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 cod. proc.civ., dev’essere calcola to in 6 mesi e non in 180 giorni come ritieneil controricorrente .
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12638/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DIRISCOSSIONE S.P.A.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –ricorrente – contro PUCCIOFRANCESCO ANTONIO , rappresentat o e difes o da sé stesso (PEC:francescoantoniopuccio@ordineavvocatiroma.org), elettiva- mentedomiciliata in Roma, Via Pian di Sco , 68/A ; –controricorrente – Oggetto:processo tribu- tario -calcolo termini ap- pello– mesi e non giorni avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.5295/6/2021, depositata il 2 3 . 11 .20 21 e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 april e 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5295/6/2021,depositata il 23 . 11 . 2021 veniv a dichiarato inammissi- bile in quanto tardivo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza della Commissione t ributaria pro- vinciale di Roma n. 17279 / 22 /20 1 8 avente ad oggetto due intima- zioni di pagamento notificate ad Antonio Francesco Puccio in data 10.2.2017e le undici cartelle di pagamento sottese per II.DD. e IVA .

Ilgiudice di prime cure accoglieva in parte le difese del contribuente edichiarava intervenuta la prescrizione di una parte dei crediti por- tatidalle cartelle . Il giudice d’appello riteneva tardivo l’appello pro- postodall’agente della riscossione assorbendo ogni altra questione . Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenziadell’Entrate-Riscossione deducendo un unico motiv o cui re- plica il contribuente con controricorso, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ. . Consideratoche:

1. Con l’unico motivo di ricorso l ’Agenzia delle Entrate - Riscossione prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n.4., cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 155, comma 2, e 327 cod. proc. civ. da partedel giudice d’appello per aver illegittimamente ritenuto tardivo l’appellodell’agente della riscossione. 2.Il motivo è fondato. L a sentenza di primo grado, non notificata, comeaccerta lo stesso giudice d’appello , è stata depositata in data 9.10.2018,e non risulta la notifica della stessa . In materia di pro- cesso tributario, il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 cod. proc.civ., dev’essere calcola to in 6 mesi e non in 180 giorni come ritieneil controricorrente .

Il termine, nel caso di specie, è scaduto il 9.4.2019,proprio allorquando, come afferma lo stesso giudice d’ap- pello, è stato spedito l’atto d’appello che è perciò tempestivo . La sentenzaimpugnata trae le erronee conseguenze da tale premessa fattuale,ritenendo il gravame tardivamente proposto. 3.In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è perciò cas- satae, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributariadi secondo grado del Lazio , in diversa composizione, per ulterioreesame in relazione a l profil o , a quelli rimasti assorbiti e per laliquidazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado de l Lazio , in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione alprofilo, a quelli ri- masti assorbiti e per la liqui