Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Armani Stefano, did not act after the court proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30825/2019 R.G. proposto da: ARMANI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO (SNPVCN48D12I463X) rappresentato e difeso dall'avvocato NUSSI MARIO (NSSMRA61P24L483F) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UDINE -intimato- Numero registro generale 30825/2019 Numero sezionale 1762/2025 Numero di raccolta generale 16584/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
TRIESTE n.50/2019 depositata il 18/03/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 13/06/2025 ALBERTO CRIVELLI Numero registro generale 30825/2019 Numero sezionale 1762/2025 Numero di raccolta generale 16584/2025 Data pubblicazione 20/06/2025