Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 16577/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16577/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16577/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19868/2021 R.G. proposto da: OMNITRADE SRL, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D), pec simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W), pec giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n.196/2021 depositata il 12/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16577/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 19868/2021 R.G. proposto da: OMNITRADE SRL, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D), pec simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W), pec giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n.196/2021 depositata il 12/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
rimborso delle spese ripetibili spese susseguenti spese di difesa recupero delle spese esecutive condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
della Lombardia n.196/2021 depositata il 12/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19868/2021 R.G. proposto da: OMNITRADE SRL, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D), pec simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W), pec giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n.196/2021 depositata il 12/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 19868/2021 Numero sezionale 1761/2025 Numero di raccolta generale 16577/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 16/06/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 19868/2021 Numero sezionale 1761/2025 Numero di raccolta generale 16577/2025 Data pubblicazione 20/06/2025