Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 16574/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16574/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16574/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16641/2021 R.G. proposto da: METANPROGETTI SRL, domiciliato presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D), pec simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W), pec giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n.2900/2020 depositata il 09/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16574/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 16641/2021 R.G. proposto da: METANPROGETTI SRL, domiciliato presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D), pec simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W), pec giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n.2900/2020 depositata il 09/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
compensazione nel fallimento restituzione di prestazioni complementari condono delle spese procedurali diritto al risarcimento danni assenza di caso di rigore spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
della Lombardia n.2900/2020 depositata il 09/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16641/2021 R.G. proposto da: METANPROGETTI SRL, domiciliato presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D), pec simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W), pec giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n.2900/2020 depositata il 09/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 16641/2021 Numero sezionale 1758/2025 Numero di raccolta generale 16574/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 16/06/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 16641/2021 Numero sezionale 1758/2025 Numero di raccolta generale 16574/2025 Data pubblicazione 20/06/2025