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Ordinanza Interlocutoria — n. 16570/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands tax appeal case to lower court pending Supreme Court ruling on favorable criminal acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16570/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the tax appeal case to a new hearing pending a decision by the Supreme Court's Plenary Section. The appellant argued that the Regional Tax Commission erred in rejecting their appeal regarding parallel accounting and false VAT deductions. The Court deferred the final judgment because the appellant raised a new issue concerning the effect of a favorable criminal acquittal, which requires a specific ruling from the Plenary Section before the lower court can proceed.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 39 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 600/1973: When a new ground of appeal relies on the effect of a favorable criminal judgment not previously raised, the case must be remitted for a new hearing pending the decision of the Plenary Section on that specific legal issue.

Parole chiave

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tax appeal procedure favorable criminal judgment judicial res judicata Plenary Section remand inductive tax assessment parallel accounting evidence VAT deduction fraud frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3) of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 39, paragraph 1, letter d) of D.P.R. n. 600 of 1973
civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39,comma 1 , lett.
Art. 2727 and 2729 of the Civil Code
Art. 2697 of the Civil Code
Art. 112 of the Code of Civil Procedure
Art. 24 and 57 of D.Lgs. n. 546 of 1992
Art. 19 and 21 of D.P.R. n. 633 of 1972

Giurisprudenza citata

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Ordinance interlocutory n. 5714/2025 of the same Section
Sentencing acquittal by the Court of Appeal of Naples
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Testo completo

RDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22020/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Romaalla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrenti – contro TUFANO LUIGI GOMME S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata dall’avv. Gabriele Sepio, in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma alla via dei Redentoristi n. 9; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 1713/2020depositata in data 20/02/2020,non notificata ;

Ordinanza interlocutoria udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza de l 4/06/2025dal consigliere dott. Federico Lume ; udito il sostituto Procuratore generale, dott. Alessandro Pepe , che ha concluso perl’accoglimento del ricorso; udito l’Avv. Francesco Montanaro per l’Avvocatura Generale dello Stato; udito l’Avv. Gabriele Sepio per la società. FATTI DI CAUSA 1. Aseguito di verifica fiscale intrapresa dalla Guardia di finanza di Casalnuovo di Napoli nei confronti della Tufano Luigi G omme s . r . l . esercente l'attività di rivendita pneumatici e relativi accessori, relativa agli anni 2009, 2010 (ann i in cui la società aveva veste di società di persone) e 2011 (quando la società era una s.r.l.) , e della emissione del relativo pvc, l'Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società avviso di accertamento per l’anno 2011 in base a metodo analitico induttivo, rettificando in aumento le voci relative ai ricavi e ai costi realizzati e sostenuti nell'anno in esamee chiedendo il pagamento di maggiori imposte dirette e I va ; l ’ avviso conteneva due rilievi; il primo era fondatosul rinvenimento di una contabilità parallela nel disco dell'elaboratore IBM AS 400 i cui contenuti erano comunicati alla parte tramite la consegna di un dvd che conteneva, riprodotto in formato Excel,il risultato delle attività della Guardia di finanza sui dati presenti nei file tt. e in base a tale documentazione era accertata l’o messa fatturazione delle cessioni di pneumatici e relativi accessori; il secondo nasceva da una segnalazione della Direzione regionale e accertava una indebita detrazione Iva per fatture soggettivamente inesistenti.

2. Il ricorso era rigettato dalla C ommissione tributaria provinciale di Napoli.

3. La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appellodella società. In particolare riteneva fondati i motivi con cui era stata censurata la decisione di primo grado nella parte in cui aveva affermato la piena legittimità dell'acquisizione dei dati informatici estrapolati dal computer aziendale e la piena attendibilità degli stessi dati ai fini della ricostruzione del reale volume d'affari; i giudici dell'appello ritenevano infatti che le modalità acquisitive del dato informatico comprovante l'esistenza di una contabilità parallela erano state tali da non fornire alcuna certezza in ordine all'identità tra il dato utilizzato dai finanzieri per accertare il maggior reddito imponibile(dato che si presentava nella forma di un file Excel), e quello presente sul server aziendale al momento della estrapolazione, ritenendo fondate le censure di parte laddove avevano evidenziato la mancata documentazione dei vari passaggied il mancato utilizzo di tecniche tali da garantire e verificare l'assoluta identità tra il dato acquisito in copia e l'originale (in considerazione del fatto che la copia forense eseguita dai consulenti tecnici del PM aveva riguardato una memoria diversa da quella su cui avevano lavorato in origine i finanzieri).

I giudici dell'appello ritenevano altresì inattendibile la ricostruzione del maggior reddito fondata sulla contabilità parallela alla luce delle numerose anomalie e incongruenze evidenziate dalla società contribuente Tutti tali elementi non consentivano, ad avviso della CTR , di ritenere gravi,precise e concordanti le presunzioni adottate dall'ufficio per ricostruire in via analitico induttiva il reddito della società verificata per cui era fondato anche il motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 39, comma 1, lettera d ) del d. P .

R . n . 600 del 1973 essendo risultati labili gli indizi posti a fondamento della ricostruzione induttiva e certamente inidonei a confutare gli argomenti disegno opposto prima richiamati. Infine, il giudice d'appello riteneva fondato il motivo relativo al recupero IVA per le operazioni soggettivamente inesistenti intercorse tra la Finconte s.r.l. e la società verificata , mancando la prova della conoscenza della mala fede della società nel meccanismo della frode carosello.

4. Contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate propo ne ricorso affidato a quattro motivi. La societàresiste con controricorso, cui ha fatto seguito istanza di fissazione di udienza fondata sulla produzione della sentenza penale di assoluzione di Tufano Luigi pronunciata a seguito di dibattimento dalla Corte d’appello di Napoli. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del4/06/2025. Il PM , in persona del sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Pepe,ha rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento del secondo e quarto motivo del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

5) c.p.c., si deduce omesso esame di fatti controversi e decisivi per ilgiudizio, in quanto la CTR non avrebbe tenuto conto dei seguenti elementi, contenuti nel pvc:a) presenza di due lavoratori non regolarizzati intenti a svolgere mansioni lavorative;

b) le merci in giacenza quantificate in sede di verifica, aumentate degli acquisti in corso d'anno e diminuite delle vendite eseguite nello stesso periodo, non corrispondevano ai valori contabilizzati; c ) dalla documentazione bancaria esaminata dai verificatori per l'anno sottoposto a verifica risultano operazioni di versamento e di prelievo non giustificate;

d) il legale rappresentante Luigi Tufano al termine delle operazioni ispettive del 13 settembre 2011 dichiarava che la stampa delle merci in magazzino non rispecchia alcuna reale giacenza inquanto il magazzino non veniva aggiornato , trattandosi di dichiarazioni di natura confessoria sulla inattendibilità della contabilità di magazzino. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39,comma 1 , lett.

d) d.P.R. n. 600 del 1973, de gli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art.2697 c.c. Si assume che la decisione della CTR è in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il ritrovamento da parte della Guardia di finanza di una contabilità parallela a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale legittima di per sé il ricorso all'accertamento induttivo a prescindere dalla sussistenza di qualsivogliaaltro elemento; si deduce inoltre che gli elementi raccolti in sede di verifica, e già evidenziati nel primo motivo del ricorso , possiedono compiutamente i requisiti richiesti dalla norma in termini di gravità,precisione e concordanza, in quanto ai dati rinvenuti nel pc si dovevanoaggiungere:

a) il ritrovamento di una contabilità parallela in nero costituita anche da annotazioni cartacee in appunti e manoscritti;

b) la totale inattendibilità della contabilità di magazzino; c)la presenza di operazioni bancarie non giustificate ai sensi dell'art. 32d.P.R. n. 600 del 1973; d)l'utilizzo di lavoratori in nero. L a CTR non avrebbe preso in esame diversi indizi checonfermavano l'attendibilità dei dati posti a fondamento dell'accertamento. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 112c.p.c., 24 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e nullità della sentenza, in quanto la CTR non ha ritenuto inammissibile il motivo di appello relativo al rilievo in tema di indebita detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, nonostante tale motivo non fosse stato dedotto nel ricorso di primo grado ma avanzato solo nelle memorie.

Con il quarto motivo,proposto ai sensi dell’art. 360, p rimo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 e 2729 c.c., e delle presunzioni tributarie in tema di frodi carosello; i l recupero traeva origine dalla segnalazione dell'ufficio antifrode della D irezione regionale della Campania dalla quale si rilevava che la società aveva effettuato acquisti dalla s.r.l. F in c onte International, società cartiera, per cui l' A genzia aveva contestato trattarsi di operazioni soggettivamente inesistenti con conseguente perdita del diritto alla detrazione dell'Iva; ciò premesso il motivo censura la statuizione con la quale i giudici d'appello hanno ritenuto che l'ufficio non avesse fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare la consapevolezza della frode da parte della società.

2. La questione relativa all’efficacia del giudicato penale favorevole al legale rappresentante della società, rassegnata dalla ricorrente in memoria, unitamente alla produzione della sentenza assolutoria resa dalla Corte d’Appello di Napoli , è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 5714/2025. Appare opportuno, pertanto, disporre il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite all’esito della quale il ricorso andrà rifissato. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sez