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Decreto — n. 16558/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16558/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16558/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TOSCANA n.1416/2018 depositata il 12/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 25283/2019 Numero sezionale 1750/2025 Numero di raccolta generale 16558/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16558/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 25283/2019 Numero sezionale 1750/2025 Numero di raccolta generale 16558/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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segno di dominio pubblico restrizione di diritto pubblico della proprietà deposito dei piani diritto di esporre l'opera annunci pubblici prestazione volta a promuovere l'immagine di terzi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
TOSCANA n.1416/2018 depositata il 12/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25283/2019 R.G. proposto da: ABITARE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato CASANOVA STEFANIA (CSNSFN57S55H501B) rappresentato e difeso dall'avvocato PANICO ANTONIO (PNCNTN61A27F799T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n.1416/2018 depositata il 12/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 25283/2019 Numero sezionale 1750/2025 Numero di raccolta generale 16558/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 05/06/2025 Il cons. del. Michele Cataldi Numero registro generale 25283/2019 Numero sezionale 1750/2025 Numero di raccolta generale 16558/2025 Data pubblicazione 20/06/2025