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Decreto — n. 16556/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 16556/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil process extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the case was legally correct. Antonio Di Sabantonio challenged the extinction of proceedings initiated by the Agency of Revenue regarding a tax dispute. The court upheld the application of the new legislative framework which automatically terminates such cases upon specific procedural conditions being met.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-198, Legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process is automatically extinguished when the legislative update confirms the regular definition of the dispute and the absence of a formal denial, unless parties request a hearing.

Parole chiave

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process extinguishment automatic termination tax dispute procedure legislative update 2022 civil procedure law contenzioso tributario diritti del contribuente procedura per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-198, Legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5784/2020 R.G. proposto da : ANTONIO DI SABANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati CAROTTI NICOLETTA, CAROTTI PIETRO FAUSTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.3979/ 03/ 2019 depositata il 19/10/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e dall’aggiornamento datato 05.06.25 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 06/06/2025 LaPre