Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 16543/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16543/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16543/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18182/2023 R.G. proposto da: ITALSEMPIONE SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato ORSI GIORGIA unitamente agli avvocati BRUNO FILIPPO ALESSANDRO e all’avvocato TERRANOVA ANTONELLA contro AGENZIA DOGANE E MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1359/09/2023 depositata il 14/04/2023, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 16543/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 18182/2023 R.G. proposto da: ITALSEMPIONE SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato ORSI GIORGIA unitamente agli avvocati BRUNO FILIPPO ALESSANDRO e all’avvocato TERRANOVA ANTONELLA contro AGENZIA DOGANE E MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1359/09/2023 depositata il 14/04/2023, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

Generato dall'IA
dazi all'importazione obbligo doganale classificazione doganale professioni del settore doganale valore in dogana esenzioni all'importazione e all'esportazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18182/2023 R.G. proposto da: ITALSEMPIONE SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato ORSI GIORGIA unitamente agli avvocati BRUNO FILIPPO ALESSANDRO e all’avvocato TERRANOVA ANTONELLA contro AGENZIA DOGANE E MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1359/09/2023 depositata il 14/04/2023, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 05/06/2025 La Presidente Titolare PERRINO ANGELINA-MARIA _________________________ INVIARE ALLA CANCELLERIA CENTRALE CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PER COMUNICAZIONE ALL’UFFICIO RECUPERO CREDITI CTR MILANO AI FINI DEL PAGAMENTO DELLE SPESE