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Decreto — n. 16507/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax authority's request to extinguish lawsuit due to simplified settlement granted by court.

Numero d'incarto Decreto — n. 16507/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the civil procedure extinguished following the tax authority's request for a simplified settlement under Law 197/2022. The plaintiff argued for the continuation of the litigation regarding the tax assessment, while the defendant submitted evidence of the case's regular conclusion. The court ruled that the procedural extinction was valid, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court may declare a civil procedure extinguished upon the tax authority's request for a simplified settlement, provided the parties retain the right to request a hearing.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax authority litigation procedural extinction Law 197 2022 costs allocation civil procedure code administrative tax dispute procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.186/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BALDASSARRE SANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPASSO SERGIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 2512 /18 /2022 depositata il 31/05/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; vista l’istanza di estinzione del giudizio depositata dall’Agenzia delle Entrate, con quale attesta la regolare definizione agevolata della controversia legge b. 197 del 2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/05/2025 LaPresid