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Ordinanza — n. 16468/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund claim for environmental investments by a purpose company, ruling the law excludes such entities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16468/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Green Utility Italia Srl's appeal against the tax authority's refusal to grant environmental investment rebates. The court held that the specific legislation explicitly excludes 'purpose companies' from the benefits, a restriction the company failed to prove was invalid. Consequently, the claim was dismissed, and the company was ordered to pay litigation costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 38 DPR 602/1973; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: The tax incentive for environmental investments is strictly interpreted and does not apply to companies established solely for environmental purposes, as the legislature expressly excluded them from the benefit.

Parole chiave

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environmental investment tax credit purpose company exclusion Tremonti environment law strict interpretation of tax benefits tax refund denial legislative exclusions litigation costs award restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 38 DPR 602/1973
La Green Utility Italia Srl, nella qualità di socio accomandatario della Edl Sud Sas di Green Utility Italia Srl, attiva nella produzione di energie rinnovabili, ha presentato il 6.7.2020,ai sensi dell’art. 38 del Dpr n.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti proc
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Il Consigliere delegato, esaminati gli atti, redigeva proposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. La ricorrente ha proposto formale opposizione, ed è stata perciò fissata l’odierna udienza di trattazione.
Art. 96 cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
Il Consigliere delegato, esaminati gli atti, redigeva proposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 118 Disp. att. cod. proc. civ
civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e dell’art.
art. 111 Cost
civ., e dell’art. 111 Cost., per avere la CTR pronunciato una decisione illustrata con motivazione incomprensibile e perplessa, tanto da poterla ritenere meramente apparente, in materia di possesso del requisito di appartenenza alle imprese medie o piccole.
art. 2697 cod. civ
(Interpretazione della legge), dell’art. 2697 cod. civ., dell’art.
art. 116 cod. proc. civ
civ., dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/06/2020, n. 11337
Cass. 12/12/2019, n. 32635
Cass. 10/05/2019, n. 12500
Cass. 21/06/2017, n. 15407
12500, Cass. 21/06/2017, n. 15407), va poi ulteriormente osservato che la materia dell'imposizione tributaria fa parte del c.d.
Cass. sez. V, 22/12/2023, n. 1192
Cass. sez. V, 23/08/2023, n. 25157
Cass. sez. V, 28/02/2025, n. 5330
Cass. S.U., 13/10/2023, n. 28540
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Green Utility Italia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. Berardino Iacobucci, che ha indicato recapito Pec, avendo la società dichiarato di eleggere domicilio preso lo studio del difensore, alla via Ennio Quirino Visconti n. 99 in Napoli; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – e nei confronti di Edil Sud Sasdi Green Utility Italia Srl C.; -intimata - avverso GGETTO :

Rimborso Ires - Tremonti ambiente - Agevolazioni per investimenti ambientali -Impresa di scopo -Conseguenze. la sentenza n. 61, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano il 19.12.2023, e pubblicata il 28.12.2023; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. La Green Utility Italia Srl, nella qualità di socio accomandatario della Edl Sud Sas di Green Utility Italia Srl, attiva nella produzione di energie rinnovabili, ha presentato il 6.7.2020,ai sensi dell’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, istanza di rimborso in relazione agli investimenti ambientali effettuati, in relazione agli anni dal 2015 al 2018, per un importo complessivo dichiarato pari ad Euro 1.560,00.

L’Amministrazione finanziaria ha opposto il silenzio-rifiuto alla richiesta.

2. Maturati i termini di legge la società ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate alla sua istanza restitutoria, innanzi alla Corte di giustizia di primo grado di Bolzano. I giudici stimavano tardiva la richiesta in relazione all’anno 2015, e la rigettavano in relazione agli ulteriori anni ritenendo che la società non possedesse i requisiti per essere inclusa nelle imprese piccole o media che potevano accedere all’agevolazione riconosciuta dalla legge conosciuta come Tremonti ambiente.

3. La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, che ha rigettato l’impugnativa confermando la decisione di primo grado.

4. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a due strumenti d’impugnazione. Si è costituita mediante controricorso per resistere l’Ente impositore. 4.1. Il Consigliere delegato, esaminati gli atti, redigeva proposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. La ricorrente ha proposto formale opposizione, ed è stata perciò fissata l’odierna udienza di trattazione. In data 24.3.2025 la società ha anche depositato memoria, tra l’altro contestando che la proposta di definizione accelerata avrebbe comportato la decisione del giudizio sul fondamento di una questione, la non spettanza dell’agevolazione alle c.d.

“imprese di scopo”, che non era stata sottoposta al confronto delle parti. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e dell’art. 111 Cost., per avere la CTR pronunciato una decisione illustrata con motivazione incomprensibile e perplessa, tanto da poterla ritenere meramente apparente, in materia di possesso del requisito di appartenenza alle imprese medie o piccole.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 delle Preleggi cod. civ. (Interpretazione della legge), dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 e del DM 18 aprile 2005 come interpretato secondo le norme del Diritto dell’Unione, per avere il giudice dell’appello proposto un’errata interpretazione in relazione a quanto disposto dal D.M. 18 aprile 2005 in materia di qualificazione delle imprese quali piccole e medie con riferimento alle imprese associate o collegate; e comunque la ricorrente critica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ, per non avere la CTR esaminato le prove offerte per dimostrare l’appartenenza della società alle piccole o medie imprese.

3. Questa Corte regolatrice ritiene che risulta preliminare, rispetto all’esame dei motivi di ricorso, l’analisi della questione di diritto evidenziata dal giudice delegato che aveva notificato alle parti la proposta di definizione accelerata della controversia. La questione attiene all’applicabilità dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, soltanto agli investimenti ambientali destinati a prevenire danni all’ambiente causati dalla propria attività d’impresa, oppure anche all’ipotesi che l’investimento sia sostenuto al fine di prevenire i danni all’ambiente causati da soggetti terzi, essendo questa l’attività svolta dall’impresa investitrice, c.d. impresa di scopo. 3.1. La ricorrente ha prospettato nella sua memoria che un’interpretazione della normativa applicabile la quale escludesse dall’agevolazione le c.d. imprese di scopo potrebbe ritenersi in contrasto con il diritto unionale domandando, nel caso, di sottoporre alla CGUE questioni pregiudiziali in materia.

4. Occorre a questo punto rilevare, innanzitutto, che il presente giudizio ha ad oggetto un’istanza di rimborso, quindi l’istante ha assunto la veste di attore anche in senso sostanziale, e compete perciò alla società assicurare la prova di possedere tutti i requisiti previsti per poter accedere all’agevolazione domandata. La verifica della loro sussistenza è un compito precipuo del giudice chiamato a decidere sull’istanza restitutoria applicando la legge, anche indipendentemente dalle difese proposte dalle parti. Si osservi che la società, nei suoi ampi scritti difensivi, non nega di essere una c.d.

“impresa di scopo”, e di svolgere attività di servizi ambientali per conto di terzi. 4.1. In materia questa Corte regolatrice, dopo alcune oscillazioni giurisprudenziali, ha raggiunto un orientamento interpretativo consolidato cui non si rinvengono ragioni per derogare nel caso di specie. Invero questa Corte aveva affermato che “in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388 del 2000, spetta alle imprese per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente dall'esercizio dell'attività da esse svolta, essendo fondato sull'implicito presupposto dell'inerenza del danno all'attività dell'impresa investitrice, e non anche per quelli causati da soggetti terzi, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con l'intenzione legislativa”, Cass. sez.

V, 23.12.2020, n. 29365. Come segnalato in recente e condivisibile pronuncia “con due pronunce dissonanti rispetto a tale principio (Cass. 14/10/2022, n. 30225 e Cass. 29/12/2022, n. 38043) si è invece ritenuto che dalla lettura dell’art. 6 cit. non è dato evincere che l'investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, debba essere destinato all'autoconsumo e non al mercato. Il collegio condivide e intende dare continuità al principio espresso dalla menzionata ordinanza n. 29365 del 2020, ribadito da Cass. n. 25157 del 2023, resa all’esito di pubblica udienza, precedenti che hanno chiarito l’effettiva portata precettiva della norma in conformità con il diritto eurounitario.

Si è infatti osservato che il comma 13 e il comma 15 dell'art. 6 della legge n. 388 del 2000, stabiliscono, rispettivamente: «[l]a quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito» (comma 13); «[p]er investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera 8), n. H, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente.

Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale» (comma 15). Dalle suddette disposizioni si evince che la concessione dell'agevolazione a favore della generalità delle imprese (piccole e medie) - e non, quindi, di altri soggetti che non esercitano attività di impresa - si fonda sull'implicito presupposto della dannosità per l'ambiente di tale attività, alla quale la stessa dannosità è inerente; pertanto, nel definire gli investimenti cui si applica l'agevolazione come quelli necessari per prevenire, ridurre e ripianare «danni causati all'ambiente», il legislatore ha inteso fare riferimento ai danni all'ambiente inerenti all'attività dell'impresa investitrice, cioè ai danni causati da tale sua attività.

E’ stato quindi rilevato che l'accoglimento della tesi opposta comporterebbe che il beneficio in questione si tradurrebbe in un'agevolazione all'attività stessa delle imprese il cui oggetto è costituito da un'attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all'ambiente da terzi - e i cui investimenti sono, perciò, strutturalmente generalmente diretti a prevenire, ridurre e riparare danni all'ambiente -… Invero, la diversità tra la situazione dell'impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente da terzi e la situazione dell'impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente dalla propria attività giustifica il fatto che, a fronte dell'acquisto di un'identica immobilizzazione materiale, il relativo costo non sia detassato nel primo caso e lo sia, invece, nel secondo Posto che le norme di agevolazione fiscale hanno carattere eccezionale e derogatorio e, come tali, sono di stretta interpretazione (ex plurimis, Cass. 12/06/2020, n. 11337, Cass.12/12/2019, n. 32635 e 10/05/2019, n. 12500, Cass. 21/06/2017, n. 15407), va poi ulteriormente osservato che la materia dell'imposizione tributaria fa parte del c.d.

«nucleo duro» delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività è predominante (Corte EDU, Ferrazzini c. Italia), laddove «le scelte in questa materia implicano normalmente una ponderazione di problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli stati firmatari, poiché le autorità interne sono evidentemente nella posizione di valutare meglio tali aspetti che non la Corte» (Corte EDU, Belmonte c. Italia)” Cass. sez. V, 22.12.2023, n. 1192 (conf.

Cass. sez. V, 23.8.2023, n. 25157 e, da ultimo, Cass. sez. V, 28.2.2025, n. 5330). La decisione richiamata indica pertanto anche la ragione per la quale non si ritiene che la scelta dell’Italia di escludere dall’agevolazione in questione le imprese di scopo sia da ritenersi in contrasto con il diritto unionale. 4.2. Indipendentemente dalla configurabilità di un aiuto di Stato dell’eventuale contributo che fosse riconosciuto per gli investimenti in materia ambientale effettuati da un’impresa di scopo, che ha quale propria attività il contrasto dei danni ambientali che possono essere prodotti da imprese terze, è la stessa legislazione nazionale che preclude il riconoscimento delle agevolazioni della legge Tremonti ambiente alle imprese che svolgono l’attività di contrasto ai danni ambientali prodotti da terzi.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, perché la società non ha assicurato prova di avere diritto a conseguire l’agevolazione richiesta.

5. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5.1. La contribuente deve essere anche condannata al pagamento di somma in favore della controricorrente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché della cassa delle ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U., 13.10.2023, n. 28540). 5.2. Deve pure darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto dalla Green Utility Italia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché Euro 500,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Condanna inoltre la società al versamento di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti proc