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Decreto — n. 16465/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16465/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16465/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24534/2018 R.G. proposto da BENACQUISTA ASSICURAZIONI DI D' ALFONSO MADDALENA C SNC, rappresentato e difeso dall'avvocato TAMMETTA WALTER contro COMUNE DI LATINA, rappresentato e difeso dall'avvocato DI LEGINIO FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio SEZ.DIST. Latina n.728 /19 /2018 depositata il 08/02/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del già menzionato comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 16465/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da BENACQUISTA ASSICURAZIONI DI D' ALFONSO MADDALENA C SNC, rappresentato e difeso dall'avvocato TAMMETTA WALTER contro COMUNE DI LATINA, rappresentato e difeso dall'avvocato DI LEGINIO FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio SEZ.DIST. Latina n.728 /19 /2018 depositata il 08/02/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del già menzionato comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24534/2018 R.G. proposto da BENACQUISTA ASSICURAZIONI DI D' ALFONSO MADDALENA C SNC, rappresentato e difeso dall'avvocato TAMMETTA WALTER contro COMUNE DI LATINA, rappresentato e difeso dall'avvocato DI LEGINIO FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio SEZ.DIST. Latina n.728 /19 /2018 depositata il 08/02/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del già menzionato comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/06/2025 LaPresident