Cassation court dismisses tax appeal as tax dispute settled by simplified definition procedure under Art. 6 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax appeal extinguished because the underlying dispute was settled via the simplified definition procedure. The taxpayer had submitted a request for simplified resolution and paid the first installment of the tax debt, while the tax authority failed to object within the statutory deadline. Consequently, the court held that the matter ceased to exist, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119 del 2018; The tax dispute is deemed settled and extinguished if the taxpayer requests simplified definition and pays the first installment, provided the tax authority does not object within the prescribed period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31278/2018 R.G. proposto da : RISTORANTE PIZZERIA MARECHIARO SNC rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Nocilla, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARD IA , n. 1408/2018,depositata il 29/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno2025 dal consigliere Rosanna Angarano . Considerato che: Avviso di accertamento –definizione agevolata Cons. est. Rosanna Angarano 2 1. L ’Agenzia delle Entrate notifica va a Ristorante Pizzeria Marechiaro s.n.c.avviso di accertamento, n.T 9 V02 D 3 00 3 08/2014 , con i il quale, per l’anno di imposta 2009,rettificava il reddito di impresa e recuperava maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni.
2. La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla CTP di Paviache accoglieva parzialmente i l ricorso. La CTR, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio e, con la sentenza di cui all’epigrafe, rigettava il ricorso originario della contribuente.
3. Avverso detta ultima ricorre la società mentre l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.
4. In data 16 maggio 2025, la società ha depositato memoria con la quale ha riferito di aver presentato con riferimento all’accertamento impugnato d omanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ex art . 6 d.l . n.119 del 2018, convertito, con modificazione, dalla legge n.136 del 2018, versando anche la prima rata. Rilevato che:
1. La contribuente ha documentato di aver presentato con riferimento all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 (prot. 0885032.27/05/2019-I) con pagamento in venti rate; inoltre, ha versatosia la quietanza attestante il pagamento della prima rata , sia le quietane delle successive diciannove rate.
2. Entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
3. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il Cons. est. Rosanna Angarano 3 pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Deve, altresì, essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere qualora , come nella fattispecie in esame, risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13,d.l. cit. cit. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura la to sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioper ces